Surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in terzo grado di merito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18747 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata perché è quella che è stata operata dai giudici del merito. La critica alla ricostruzione della vicenda storica risultante dalla sentenza impugnata è attratta nei confini del sindacabile esclusivamente ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. È inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito. La valutazione delle prove è compito del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità nei ristretti limiti dei vizi motivazionali.
Il Fatto
La lavoratrice aveva svolto attività presso un Comune sulla base di tre contratti di collaborazione coordinata e continuativa per una durata totale di nove mesi, successivamente proseguita con contratti di lavoro subordinato a termine. Lamentando l’abusiva reiterazione di questi ultimi per un periodo superiore a trentasei mesi, aveva chiesto il risarcimento del danno ex art. 32, comma 5, l. n. 183/2010 e, in subordine, quello per violazione del d.lgs. n. 368/2001, previo accertamento della natura subordinata dei rapporti di collaborazione coordinata.
Il Tribunale aveva respinto la domanda, ritenendo l’istruttoria non confermativa del carattere subordinato di tali rapporti, e la Corte d’appello aveva rigettato il gravame, condividendo tale valutazione. La lavoratrice ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi, entrambi incentrati sulla negata natura subordinata del rapporto, ma strutturati rispettivamente come violazione di legge e come omesso esame di un fatto decisivo. Con il primo motivo la ricorrente aveva dedotto la violazione degli artt. 2094, 2222 e ss., 2697 e 1362 c.c., nonché degli artt. 115, 116 e 409, n. 5, c.p.c., censurando la decisione per non aver valorizzato le timbrature dei cartellini e lo svolgimento della medesima attività poi proseguita con i contratti a termine.
La Corte ha ricordato che il vizio di violazione di legge ricorre solo quando, in relazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicata o lo sia stata in modo errato. Il relativo sindacato presuppone una ricostruzione del fatto incontestata, perché operata dai giudici del merito. La valutazione delle prove e la comparazione degli elementi probatori contrastanti appartengono invece alla discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo nei limiti del vizio motivazionale. La doglianza, mirando a contrapporre una diversa lettura delle risultanze istruttorie, è stata pertanto ritenuta inammissibile.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che il fatto della timbratura dei cartellini era stato direttamente apprezzato dalla Corte territoriale, che ne aveva escluso la decisività alla luce delle altre risultanze istruttorie. Non è quindi riconducibile al paradigma dell’omesso esame di un fatto decisivo la mancata considerazione di singoli elementi istruttori, ancorché la sentenza non dia conto di tutte le risultanze probatorie, né il cattivo esercizio del potere di valutazione delle prove non aventi natura legale. Anche tale censura è stata dichiarata inammissibile.
Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 3.700,00 oltre accessori, e con dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2094 c.c. – Prestatore di lavoro subordinato
- Art. 2222 c.c. – Contratto d'opera
- Art. 115 c.p.c. – Disponibilità delle prove
- Art. 116 c.p.c. – Valutazione delle prove
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso
- Art. 409 c.p.c. – Controversie individuali di lavoro