Follow-up oncologico e idoneità militare: improcedibilità e contributo virtuale (Cons. Stato n. 3117 del 21.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata dall’Amministrazione appellante che rinunci a coltivare il gravame, determina l’improcedibilità dell’appello ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La compensazione delle spese di lite non esclude l’applicazione del criterio della soccombenza virtuale ai fini della statuizione sul contributo unificato. La particolare prestanza psicofisica richiesta agli appartenenti alle Forze armate consente di attribuire rilievo, nel giudizio di idoneità, anche a condizioni non espressamente tipizzate, quando limitino l’assolvimento dei compiti d’istituto. In tale prospettiva il follow-up oncologico, pur in assenza di disturbi funzionali attuali, può assumere rilievo per il rischio di recidiva e la necessità di costante monitoraggio.

Il Fatto

L’Amministrazione aveva giudicato l’appellato permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato nell’Arma dei carabinieri, per gli esiti di un intervento chirurgico e del successivo trattamento chemioterapico, escludendolo dalla frequenza del corso formativo e prosciogliendolo dalla ferma quadriennale. L’interessato ha impugnato tali determinazioni davanti al TAR Lazio, che le ha annullate, condannando il Ministero al pagamento delle spese.

Il Ministero ha proposto appello, contestando la sentenza sul presupposto che la remissione clinica non equivale a guarigione e che le esigenze del corso formativo sarebbero inconciliabili con un impiego meramente osservazionale. Nel corso del giudizio l’appellato ha documentato di essere stato ammesso a un successivo corso, di averlo superato, di essere stato nominato carabiniere, giudicato idoneo al passaggio in servizio permanente e di prestare regolare servizio, con certificazione attestante la remissione completa. L’Avvocatura dello Stato ha quindi dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la parte appellante, con nota depositata il 13 aprile 2026, ha espressamente rinunciato alla coltivazione del gravame. Ne deriva la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La decisione non investe quindi nel merito la questione dell’idoneità, che resta sullo sfondo.

Sul governo delle spese il Consiglio ritiene giustificata la compensazione, come richiesto dalla difesa erariale e non contestato da controparte. Il Collegio precisa che l’appellato non ha invocato il criterio della soccombenza virtuale e che, in ogni caso, tale criterio non avrebbe prodotto esiti favorevoli.

Il punto di maggiore interesse attiene al contributo unificato, che la Corte pone a carico dell’appellato proprio in applicazione della soccombenza virtuale. Il Collegio richiama l’orientamento espresso da Cons. Stato, sez. II, n. 503 del 2026: la particolare prestanza psicofisica richiesta agli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare consente di attribuire rilievo anche a mere imperfezioni, non espressamente ricomprese nell’elenco dell’art. 582 r.m., quando rendano il soggetto non idoneo o limitino in modo significativo l’assolvimento dei compiti.

In questa prospettiva, secondo il Collegio, anche la condizione di follow-up oncologico, pur in assenza di attuali disturbi funzionali, può assumere rilievo nel giudizio di idoneità, in ragione del rischio di recidiva e della necessità di costante monitoraggio. Su tale base la Corte ritiene che l’impugnazione avrebbe avuto esito sfavorevole all’appellato, giustificando l’onere del contributo. Il dispositivo dichiara pertanto l’appello improcedibile, compensa le spese e pone il contributo unificato a carico dell’appellato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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