Difetto di legittimazione del proprietario che non prova l’interessamento delle aree (TAR Calabria n. 338 del 05.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La legittimazione a proporre ricorso amministrativo presuppone il riconoscimento in capo al ricorrente di una situazione giuridica soggettiva attiva protetta dall’ordinamento e riferita a un bene della vita oggetto dell’attività amministrativa. Chi impugna gli atti di approvazione e di affidamento di un’opera pubblica affermandosi proprietario di terreni deve provare la puntuale coincidenza tra le aree concretamente interessate dall’opera e i beni di cui è titolare. In difetto di tale dimostrazione il ricorso è inammissibile ex art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a. per difetto di legittimazione. Nessuna legittimazione sussiste, inoltre, rispetto agli atti di reperimento delle fonti di finanziamento e di affidamento dei lavori, ove il ricorrente non sia titolare di situazioni protette aventi ad oggetto i beni della vita incisi da tali provvedimenti. L’inammissibilità del ricorso principale determina l’improcedibilità dell’intervento adesivo dipendente.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di terreni nel territorio del comune di Paola, impugnavano la determinazione n. 85 del 17.02.2022 con cui l’amministrazione comunale aveva indetto la procedura di affidamento diretto dei lavori di messa in sicurezza del collegamento stradale tra la strada statale n. 18 e il presidio ospedaliero cittadino, insieme agli atti presupposti: la delibera di giunta n. 121 del 12.06.2019 di approvazione del progetto definitivo-esecutivo, la delibera n. 185 dell’11.11.2021 di richiesta dei residui di mutui alla Cassa DD.PP., la determina n. 627 del 18.11.2021 di svincolo delle somme e la delibera n. 17 del 15.02.2022 di variazione di bilancio in esercizio provvisorio.
I ricorrenti deducevano la violazione dell’art. 53 d.lgs. n. 50 del 2016 e del d.P.R. n. 327 del 2001, l’eccesso di potere per contraddittorietà tra atti, l’insussistenza dei presupposti e il difetto di motivazione, contestando in particolare che il progetto del 2019 dissimulasse la realizzazione di una nuova strada e che mancassero le indagini e gli Studi necessari. Lamentavano altresì l’omessa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 16 d.P.R. n. 327 del 2001 e artt. 7 e seguenti legge n. 241 del 1990. Il Tribunale rigettava l’istanza cautelare per carenza di legittimazione; proponeva intervento ad adiuvandum la società titolare di aree limitrofe, condividendo le tesi dei ricorrenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dà continuità a quanto rilevato in sede cautelare in punto di carenza di legittimazione. Premessa la distinzione tra legittimazione e interesse, la legittimazione presuppone il riconoscimento di una situazione giuridica soggettiva attiva riferita a un bene della vita oggetto dell’attività amministrativa, secondo il richiamo a T.A.R. Lazio – Roma, sez. I, sent. 15 ottobre 2018, n. 9984.
I ricorrenti allegano una serie di asserite illegittimità senza indicare quale sia il bene della vita di cui sono titolari e che verrebbe pregiudicato dagli atti impugnati. È vero che si affermano proprietari o possessori da tempo immemorabile di terreni e producono documentazione catastale; ma non forniscono la dimostrazione di quali siano le aree concretamente interessate dall’opera e che sarebbero soggette a provvedimento ablatorio.
Risulta perciò dirimente il difetto della puntuale dimostrazione della coincidenza tra le aree interessate dalla realizzazione dell’opera e i beni dei ricorrenti, che pertanto non appaiono legittimati a impugnare i provvedimenti indicati in epigrafe. Nessuna legittimazione è ravvisabile neppure con riferimento agli atti sul reperimento delle fonti di finanziamento e sulla procedura di affidamento dei lavori, poiché i ricorrenti non risultano titolari di situazioni giuridiche protette aventi ad oggetto i beni della vita incisi da tali provvedimenti.
La carenza di legittimazione comporta la reiezione del ricorso in quanto inammissibile ex art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a., con conseguenze sull’intervento della società. Secondo il paradigma dell’art. 28, comma 2, c.p.a., richiamato con Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 26 gennaio 2018, n. 557, l’intervento del terzo nel giudizio amministrativo non è litisconsortile autonomo ma adesivo dipendente: l’inammissibilità del ricorso principale determina quindi l’improcedibilità del ricorso adesivo. Il ricorso principale è dichiarato inammissibile e l’intervento improcedibile; nulla sulle spese per difetto di attività difensiva delle amministrazioni intimate.
Nota della Redazione
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