Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse sulla parità scolastica (TAR Campania n. 4385 del 11.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso volto all’annullamento del diniego di riconoscimento dello status di scuola paritaria diventa improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando la parte ricorrente dichiari la cessazione dell’attività didattica a partire dall’anno scolastico successivo. Il venir meno dell’interesse ad una decisione di merito integra la fattispecie dell’art. 100 c.p.c., richiamato nel processo amministrativo, e preclude la pronuncia nel merito. La sopravvenuta carenza di interesse non consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere limitatamente all’anno scolastico in corso, quando la revoca dell’atto gravato resisterebbe comunque alle censure proposte. La declaratoria di improcedibilità non travolge il provvedimento di revoca, che conserva la propria efficacia per il periodo in cui l’istituto ha operato in regime di parità.
Il Fatto
L’istituto scolastico ricorrente impugnava i decreti con cui l’USR Campania aveva negato il riconoscimento dello status di scuola paritaria per l’anno scolastico 2024/2025, unitamente alla presupposta relazione ispettiva, al preavviso di rigetto ex art. 10 bis della legge n. 241/1990 e agli atti connessi. La ricorrente contestava, sotto vari profili, l’insussistenza dei presupposti del diniego.
Il Tribunale accoglieva dapprima l’istanza di tutela cautelare monocratica; successivamente, con ordinanza, non confermava la misura. Il Consiglio di Stato n. 4211 del 26.11.2024, in sede di appello cautelare, riformava la decisione e invitava l’Amministrazione a rivalutare l’organizzazione dell’istituto, precisando che l’eventuale conferma della revoca avrebbe avuto effetto dall’anno scolastico 2025-2026. Nel corso del giudizio la ricorrente comunicava la cessazione dell’attività come scuola paritaria dal 2025/26.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, con nota inoltrata all’USR Campania, la ricorrente ha dichiarato che cesserà di operare come scuola paritaria a partire dall’anno scolastico 2025/26. Tale dichiarazione priva il ricorso del supporto dell’interesse richiesto dall’art. 100 c.p.c., con conseguente improcedibilità.
Il Tribunale esclude la possibilità di dichiarare la cessazione della materia del contendere limitatamente all’anno scolastico 2024/2025. L’invito contenuto nell’ordinanza del Consiglio di Stato n. 4211 del 26.11.2024, sebbene idoneo a determinare una sostanziale sanatoria dell’attività didattica svolta in regime di parità senza soluzione di continuità, non è di portata tale da travolgere il provvedimento di revoca impugnato.
La revoca, alla luce di quanto già osservato in sede cautelare dalla Sezione, resisterebbe alle doglianze della ricorrente. L’interesse alla decisione di merito viene quindi meno per la sopravvenuta cessazione dell’attività, che rende inutile ogni pronuncia sull’atto gravato.
Conseguenza processuale è la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. In ragione dell’estrema peculiarità della vicenda, il Collegio dispone la compensazione integrale delle spese di lite, con espressa statuizione di irripetibilità del contributo unificato.
Nota della Redazione
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