La cancellazione della società non comporta remissione tacita del credito, che si trasferisce ai soci (Cass. civ. Sez. 1 n. 1355 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese, i crediti sociali non liquidati nel bilancio finale di liquidazione non si estinguono, ma si trasferiscono ai soci in regime di contitolarità o comunione indivisa. La cancellazione della società non costituisce una manifestazione tacita di volontà abdicativa del diritto di credito, essendo tale atto di per sé equivoco e non idoneo a fondare una presunzione di rinuncia. La remissione del debito, ai sensi dell’art. 1236 cod. civ., richiede una manifestazione di volontà inequivoca del creditore, comunicata specificamente al debitore, che può dichiarare di non volerne profittare entro un congruo termine. Grava sulla parte che resiste alla pretesa dell’ex-socio l’onere di allegare e provare l’avvenuta rimessione del debito scaturita da un comportamento concludente.
Il Fatto
Una società in nome collettivo convenne in giudizio una banca, lamentando l’illegittimo addebito sul proprio conto corrente di somme per interessi anatocistici e commissione di massimo scoperto. Il tribunale accolse la domanda con ordinanza ex art. 186-quater cod. proc. civ., condannando la banca al pagamento. Nel corso del giudizio, la società venne cancellata dal registro delle imprese. Il tribunale dichiarò cessata la materia del contendere, ritenendo la cancellazione una rinuncia tacita al credito da parte della società.
La sentenza fu impugnata dal socio superstite. La Corte di appello di Bologna respinse il gravame, confermando la natura abdicativa della cancellazione, disposta nella consapevolezza di un credito già consacrato in via provvisoria.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha accolto il ricorso, enunciando il principio per cui, in base alla riforma del diritto societario (art. 2495 cod. civ.), l’estinzione della società non coincide con il venir meno di ogni rapporto giuridico ad essa facente capo. Si realizza, piuttosto, un fenomeno di tipo successorio in favore dei soci per i crediti non compresi nel bilancio di liquidazione. La Corte, richiamando le Sezioni Unite n. 19750 del 2025, ha precisato che tale trasferimento opera automaticamente, purché il diritto non sia una mera pretesa, un credito ancora incerto o illiquido, o un credito al quale la società abbia validamente rinunciato.
La Suprema Corte ha individuato un duplice errore nella sentenza impugnata. Il primo errore consiste nell’avere attribuito un valore remissorio alla cancellazione volontaria dal registro delle imprese, senza considerare che tale atto è di per sé equivoco e non può fondare una presunzione di volontà abdicativa. La remissione, ai sensi dell’art. 1236 cod. civ., non si presume e richiede una manifestazione di volontà univoca e concludente.
Il secondo errore riguarda l’omessa considerazione che la remissione del debito è un atto recettizio: la volontà di rimettere il debito deve essere comunicata al debitore affinché questi possa dichiarare, in un congruo termine, di non volerne profittare. Nel caso di specie, la condotta della società non era stata in alcun modo indirizzata alla banca.
La Corte ha infine cassato la sentenza con rinvio, rimettendo alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, la decisione anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1236 c.c. – Dichiarazione di remissione del debito
- Art. 2495 c.c. – Cancellazione della società
- Art. 186-quater c.p.c. – Ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione