Vishing e bonifico disposto dalla vittima: concorso di colpa e ristoro equitativo (ABF Collegio di Roma n. 2475 del 18.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La truffa telefonica con falsificazione del callerID (vishing) che induca il cliente a disporre personalmente un bonifico non integra un’operazione non autorizzata ai sensi del d.lgs. n. 11/2010, poiché il pagamento proviene dallo stesso titolare del conto, sia pure indotto in errore. Resta però applicabile la disciplina dei diritti e degli obblighi delle parti e il generale dovere di protezione dell’intermediario. Quando la frode sia particolarmente sofisticata e l’intermediario abbia omesso le cautele dovute, il Collegio ravvisa un concorso di colpa e riconosce al ricorrente un ristoro equitativo ai sensi dell’art. 1227 cod. civ.

Il Fatto

Il ricorrente espone di aver ricevuto, il 02.07.2025, una telefonata da un sedicente operatore della banca, che lo avvertiva di un’operazione non autorizzata e lo invitava a contattare il servizio antifrode. Seguendo le indicazioni, veniva poi ricontattato da un numero apparentemente riferibile alla Questura di Latina. Il falso commissario, prospettando il rischio di complicità interne alla filiale, gli imponeva di recarsi presso l’intermediario per bloccare un bonifico di € 29.800,00 e di non parlarne con gli operatori.

Solo in seguito il ricorrente si accorgeva della truffa e chiedeva all’Arbitro il rimborso. L’intermediario si difendeva sostenendo che l’operazione era stata disposta direttamente dal cliente, con esclusione dell’art. 10 del d.lgs. n. 11/2010, e che il personale della filiale aveva agito con diligenza, eseguendo un ordine che appariva come un giroconto; il recall del bonifico aveva avuto esito negativo per il diniego della banca del beneficiario.

La motivazione del Collegio

Il Collegio colloca la vicenda nella vigenza del d.lgs. n. 11/2010, come modificato dal d.lgs. n. 218/2017 di recepimento della PSD2. Sul piano qualificatorio, però, esclude che si tratti di operazione eseguita da terzi non autorizzati: il pagamento è stato materialmente disposto dal ricorrente, che si è recato in filiale credendo di bloccare un bonifico.

Il richiamo ai precedenti è esplicito: in casi analoghi si è rilevato che non ricorre un’operazione eseguita da terzi, bensì un pagamento eseguito dalla stessa ricorrente, sia pure indotta in errore da terzi (Coll. Roma, decisione n. 22301/2021), e che la condotta contestata sfugge all’ambito di applicazione delle norme del citato decreto (Coll. Roma, decisione n. 10692/2022). L’inapplicabilità degli artt. 10 ss. d.lgs. n. 11/2010 alle operazioni sotto dettatura non esclude però, secondo l’orientamento di alcuni Collegi territoriali (Coll. Milano, decisioni nn. 9367/2023 e 8435/2023), l’applicazione del Titolo II del medesimo decreto né della disciplina codicistica.

Il Collegio qualifica quindi il fatto come vishing con callerID falsificato, desumendolo da due elementi documentali: lo screenshot della chiamata ricevuta da un numero solo apparentemente riconducibile all’intermediario e quello della chiamata proveniente, anch’essa in apparenza, dalla Questura di Latina. La sofisticatezza del raggiro e l’inadempimento degli obblighi di protezione dell’intermediario configurano un concorso di colpa, già affermato in casi analoghi (Coll. Roma, decisioni n. 6019/2025 e n. 4808/2024).

In applicazione dell’art. 1227 cod. civ., il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e riconosce in via equitativa € 12.000,00, disponendo inoltre il pagamento del contributo di € 200,00 alla Banca d’Italia e del rimborso di € 20,00 alla parte ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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