Estinzione anticipata del finanziamento mai provata: il ricorso ABF va respinto (ABF Collegio di Bari n. 205 del 13.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rimborso dei costi non goduti a seguito di estinzione anticipata di un finanziamento, grava sul ricorrente l’onere di provare i fatti costitutivi della domanda, e in particolare l’avvenuta estinzione del rapporto. L’integrazione istruttoria ex art. 8 del Regolamento per il funzionamento dell’Organo decidente dell’ABF non può compensare la prova di un fatto del tutto assente, poiché l’integrabilità presuppone logicamente l’esistenza di una prova, sia pure insufficiente. Diversamente si sovvertirebbe il principio sostanziale dell’onere della prova. Il ricorrente che non produca la documentazione contrattuale e la liberatoria non può risultare vittorioso.

Il Fatto

Il ricorrente aveva stipulato in data 26.03.2019 un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, con rimborso in 120 rate da € 361,05 ciascuna. Con reclamo del 06.07.2025 chiedeva all’intermediario il rimborso degli oneri non goduti relativi alla vita residua del contratto, assumendo l’avvenuta estinzione anticipata.

L’intermediario si opponeva, eccependo che il finanziamento non risultava estinto anticipatamente e che la richiesta restitutoria era perciò infondata, concludendo per il rigetto del ricorso.

La motivazione del Collegio

Il Collegio individua la questione nella richiesta del consumatore di ottenere, a seguito della estinzione anticipata di un finanziamento, il rimborso dei costi relativi alla vita residua del contratto, ai sensi dell’art. 125-sexies t.u.b. Il thema decidendum si sposta però sul piano probatorio: l’intermediario contesta in radice il fatto costitutivo della pretesa.

Il Collegio rileva che il ricorrente si è limitato ad allegare un conteggio estintivo calcolato al 01.02.2025, senza produrre la relativa liberatoria. Manca del tutto la documentazione contrattuale relativa al finanziamento oggetto di ricorso. Dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni delle parti non risulta quindi che il ricorrente abbia estinto anticipatamente il contratto.

Il Collegio richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 7716/17, secondo cui il ricorrente che non riesca a fornire la prova dei fatti costitutivi rilevanti e controversi posti a base della domanda non può risultare vittorioso. La stessa decisione precisa che deve escludersi che l’integrazione istruttoria possa compensare la prova di un fatto del tutto assente: da un lato l’integrabilità presuppone logicamente l’esistenza di una prova, sia pure insufficiente; dall’altro verrebbe altrimenti sconvolto il principio sostanziale dell’onere della prova, in assenza di una chiara disposizione deviante.

Alla luce di tali considerazioni il ricorso non può trovare accoglimento. La decisione è di rigetto, con assorbimento di ogni ulteriore profilo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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