Distrazione spese e omessa pronuncia: rimedio la correzione dell’errore materiale (Cass. civ. Sez. III n. 7409 del 19.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La richiesta di distrazione delle spese, formulata dal difensore con la dichiarazione prescritta dall’art. 93 cod. proc. civ., non costituisce domanda autonoma rispetto alla pronuncia sulle spese. Ne consegue che, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione, il rimedio esperibile non è l’impugnazione, ma il procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. Tale rimedio, in assenza di espressa indicazione legislativa, garantisce maggiore rapidità allo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo. Il principio opera anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ. Nel procedimento di correzione non vi è luogo a provvedere sulle spese.

Il Fatto

Con precedente ordinanza la Corte aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto da una Regione, condannandola alla refusione delle spese in favore di ciascuna parte controricorrente, tra cui una curatela ereditaria e alcuni intimati.

Il difensore costituito della curatela, che aveva reso la dichiarazione di anticipo e chiesto l’attribuzione delle spese, lamentava che nella pronuncia sulle spese fosse stata omessa l’attribuzione in suo favore. Il rimedio prescelto non è stato l’impugnazione, ma l’istanza di correzione di errore materiale, con iscrizione a ruolo del relativo procedimento e fissazione dell’adunanza camerale.

La Motivazione della Corte

Il collegio muove dalla qualificazione della richiesta di distrazione. Il difensore aveva formulato istanza di attribuzione delle spese rendendo la dichiarazione prescritta dall’art. 93 cod. proc. civ.. Nella pronuncia impugnata, per mero error calami, tale attribuzione risultava omessa.

La Corte esclude che la richiesta di distrazione possa qualificarsi come domanda autonoma. Da tale premessa discende la conseguenza processuale: in caso di omessa pronuncia sull’istanza, in assenza di espressa indicazione legislativa, il rimedio esperibile è il procedimento di correzione degli errori materiali, non gli ordinari mezzi di impugnazione.

Il collegio sottolinea la maggiore rapidità del rimedio, che meglio garantisce lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo. Il principio è espressamente esteso alle pronunce della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ.. A sostegno richiama, ex multis, Cass. n. 12437 del 2017, Cass. n. 3566 del 2016 e Sez. Un. n. 16037 del 2010.

Quanto alle spese del procedimento di correzione, la Corte afferma che non vi è luogo a provvedere, richiamando Sez. Un. n. 9438 del 2002, Cass. n. 10203 del 2009 e Cass. n. 21213 del 2013. Dispone quindi la correzione dell’ordinanza, con l’aggiunta nel dispositivo della clausola di distrazione delle spese in favore del difensore costituito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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