Acquisizione gratuita consequenziale all’ordine di demolizione non impugnato (TAR Sicilia n. 2093 del 03.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione e quello di acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive e dell’area di sedime sono atti consequenziali all’ingiunzione a demolire. Essi non sono autonomamente impugnabili in mancanza di tempestiva impugnazione dell’ordine stesso, salvo che si facciano valere vizi propri degli atti successivi. L’acquisizione costituisce effetto automatico di legge della mancata ottemperanza nel termine di novanta giorni; l’accertamento ha valenza dichiarativa e certificativa, non costitutiva dell’effetto ablativo, e integra un atto dovuto privo di contenuto discrezionale. Le censure che investono a monte il diniego di sanatoria o l’ordine di demolizione sono inammissibili se rivolte avverso l’acquisizione. La sanzione pecuniaria sostitutiva ex art. 34 d.P.R. n. 380/2001 resta riservata agli abusi minori e non opera per gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire o in area inedificabile.

Il Fatto

La ricorrente impugna il provvedimento con cui il Dirigente del competente Dipartimento comunale ha disposto, ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale di una mansarda realizzata nel 1992 al primo piano di un preesistente fabbricato, unitamente all’area di sedime. Il provvedimento si fonda sull’inottemperanza a una precedente ordinanza di demolizione, adottata per la violazione della fascia di arretramento dalla battigia. La ricorrente deduce di aver avviato il procedimento di condono edilizio ex legge n. 724/1994, senza formale diniego, e articola due ordini di censure: l’applicabilità del regime transitorio in materia di distanze e l’illegittimità dell’acquisizione per mancata valutazione dei presupposti della sanzione pecuniaria. Il Comune non si costituisce.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva d’ufficio, previo avviso alle parti ex art. 73 c.p.a., che il ricorso è in parte inammissibile e nel resto infondato. L’acquisizione al patrimonio comunale rappresenta la conseguenza giuridica necessaria dell’esito negativo della richiesta di condono, esplicitato nel parere di inammissibilità e nella successiva ordinanza di diffida a demolire, e dell’accertata inottemperanza al provvedimento demolitorio. Le doglianze del primo motivo attengono a monte al diniego di sanatoria e avrebbero dovuto essere rivolte avverso l’ordinanza di demolizione, peraltro impugnata in un giudizio poi estinto per perenzione.

Il Collegio conferma l’orientamento secondo cui l’atto di accertamento dell’inottemperanza e quello di acquisizione gratuita sono necessariamente consequenziali all’ordinanza di demolizione e non autonomamente impugnabili se non sia stata impugnata anche quest’ultima, restando impugnabili esclusivamente per vizi propri. Richiama in tal senso Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., Ad. Sez. Riunite, n. 389/2023, nonché Cons. Stato, sez. II, n. 1767/2024 e Cons. Stato, sez. VI, n. 919/2024. L’acquisizione è effetto automatico della mancata ottemperanza; l’accertamento ha valenza dichiarativa e certificativa e integra un atto dovuto, subordinato al decorso del termine di novanta giorni, come precisato da Cons. Stato, sez. VII, n. 7826/2023.

Per questa ragione il Collegio esclude che l’ordinanza di riduzione in pristino possa ridursi a mero antecedente causale dell’acquisizione. Non può darsi ingresso all’argomentazione secondo cui, in assenza di provvedimento definitivo sulla sanatoria, continuerebbero a prodursi gli effetti sospensivi ed estintivi ex art. 38 legge n. 47/1985, con inefficacia dell’ordinanza di demolizione: anche tali argomenti avrebbero dovuto essere dedotti contro l’ordinanza di demolizione. Non impugnati utilmente il diniego di condono e l’ordine di demolizione, essi si sono consolidati e fondano l’acquisizione gravata. L’esito in rito impedisce di esaminare la questione di illegittimità costituzionale prospettata, per carenza di rilevanza.

Il secondo ordine di censure è infondato. La possibilità di applicare la sanzione pecuniaria in sostituzione di quella demolitoria ex art. 34 d.P.R. n. 380/2001 riguarda solo gli abusi meno gravi, riferibili alla parziale difformità dal titolo o all’annullamento del permesso di costruire. Per gli interventi eseguiti in assenza di permesso, in totale difformità o con variazioni essenziali, la demolizione e la riduzione in pristino restano l’unica sanzione applicabile, come affermato da Cons. Stato, sez. VI, n. 2273/2022. L’opera è inoltre realizzata in area di inedificabilità assoluta, a distanza inferiore a 150 metri dalla battigia, in violazione dell’art. 15 legge reg. n. 78/1976.

Quanto al rapporto tra riduzione in pristino della parte abusiva e integrità della parte legittima, non spetta all’Amministrazione, ma al destinatario dell’ordine che invochi la fiscalizzazione, provare i presupposti dell’art. 34: il pregiudizio alla struttura e alla fruibilità e la sua evitabilità esclusivamente mediante la sanzione pecuniaria. Prova non fornita nel caso di specie. Il ricorso è dunque respinto; nulla per le spese, stante la mancata costituzione dell’Ente, con ordine di comunicazione della sentenza al Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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