Discrezionalità tecnica e mancata delibazione cautelare (TAR Lombardia n. 634 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm. è rimedio adeguato quando la controversia presenti profili di particolare complessità tecnica che non si prestano a delibazione in sede cautelare. La tutela cautelare non è condizione necessaria per la salvaguardia della posizione dell’operatore economico escluso, ove la sollecita definizione del giudizio di merito consenta di verificare la fondatezza delle censure relative alla violazione del principio di equivalenza funzionale e alla legittimità della clausole di gara che limitino la partecipazione a determinate categorie di dispositivi medici.
Il Fatto
La società ricorrente, operatore economico attivo nel settore dei sistemi di monitoraggio continuo del glucosio, ha impugnato il provvedimento di esclusione dal lotto n. 5 della gara indetta per la fornitura di dispositivi per la diabetologia territoriale. L’esclusione è stata disposta dalla commissione giudicatrice che ha rigettato la dichiarazione di equivalenza presentata in relazione ai sistemi CGM (Continuous Glucose Monitoring).
La ricorrente ha censurato l’atto di esclusione unitamente ai verbali di gara e alla lex specialis, nella parte in cui la stessa sarebbe stata interpretata in modo da escludere in radice i sistemi CGM dalla partecipazione, nonché i chiarimenti resi dalla stazione appaltante che non avrebbero fornito indicazioni univoche sulla portata del requisito minimo. Ha chiesto l’annullamento degli atti impugnati, l’accertamento del diritto a partecipare e a vedersi valutare l’offerta tecnica e la condanna al risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha ritenuto che il ricorso presenti profili di particolare complessità che non si prestano ad adeguata trattazione nella sede sommaria del giudizio cautelare. La delicatezza delle questioni sottese, che involgono valutazioni tecniche in materia di dispositivi medici e di equivalenza funzionale, ha indotto il Collegio a privilegiare una definizione della controversia nella sede di merito.
L’ordinanza richiama il disposto dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., che consente al giudice amministrativo, anche in caso di mancata delibazione del fumus boni iuris, di disporre la sollecita fissazione dell’udienza di trattazione del ricorso nel merito. Tale meccanismo postula una valutazione di adeguatezza della tutela offerta dalla decisione finale rispetto agli interessi del ricorrente, sicché la compressione della tutela cautelare deve ritenersi compensata dalla sollecita definizione del giudizio.
Quanto alla sussistenza dei requisiti per la concessione della misura, il Collegio ha omesso ogni valutazione nel merito delle censure, trattenendo la controversia per la decisione definitiva. Ha inoltre compensato le spese di fase, tenuto conto della particolarità della fattispecie e dell’esito del presente incidente cautelare.
Ne consegue la fissazione dell’udienza pubblica di trattazione del merito, con compensazione delle spese della presente fase.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.