Giudicato sull’accesso agli atti e revoca del patrocinio a spese dello Stato (TAR Lombardia n. 930 del 21.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di accesso avente ad oggetto specifici documenti contenuti in un fascicolo più ampio, la cui ostensione sia già stata negata con sentenza passata in giudicato, è inammissibile per violazione del giudicato, non potendosi aggirare l’accertamento definitivo mediante un nuovo accesso procedimentale. I documenti formati da ausiliari del giudice civile (psicologi, CTU) e i provvedimenti giudiziari non costituiscono documenti amministrativi ai sensi degli artt. 22 ss. legge 241/1990 e non sono ostensibili con l’accesso documentale. La reiterazione di una domanda di accesso il cui contenuto era già compreso in quella respinta integra colpa grave e giustifica la revoca retroattiva del patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’art. 136, commi 2-3, d.P.R. 115/2002.

Il Fatto

La ricorrente, madre di due figli minori, era stata parte di una controversia civile sull’affidamento decisa dal Tribunale di Venezia, nel cui ambito erano state acquisite relazioni e documentazione dei servizi sociali e specialistici. A seguito di una denuncia per fatti avvenuti durante l’esecuzione di un decreto di allontanamento, la ricorrente ha chiesto all’ASST del Garda, a fini difensivi, copia di alcuni documenti: il diario dei colloqui con i minori, il report di trasmissione, il disegno di una barca menzionato in una relazione, una relazione del 4.11.2021 e un provvedimento del Tribunale di Venezia.

L’ASST ha rigettato l’istanza richiamando una precedente sentenza della stessa Sezione (n. 205/2024), che aveva respinto una domanda di accesso all’intero fascicolo. La ricorrente ha impugnato il nuovo diniego davanti al TAR Lombardia, che ha deciso con la sentenza in esame.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto un’eccezione preliminare: la notifica alla Procura della Repubblica è nulla perché eseguita direttamente all’amministrazione anziché presso l’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’art. 11 r.d. 1611/1933. La nullità non comporta però inammissibilità, perché la Procura non è controinteressata: è tale solo chi vedrebbe compromesso il proprio diritto alla riservatezza ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. b, legge 241/1990, mentre la Procura persegue semmai l’interesse pubblico alla segretezza investigativa, qui peraltro insussistente trattandosi di atti di un processo civile.

Nel merito il ricorso è inammissibile per violazione del giudicato. La domanda odierna ha ad oggetto singoli documenti contenuti in quel fascicolo la cui integrale ostensione era già stata negata con sentenza definitiva. Accertato che la ricorrente non ha diritto di accedere a quei documenti perché non amministrativi, ella non può ottenere, con un nuovo accesso procedimentale, copia di alcuni di essi.

È inoltre sopravvenuta la carenza di interesse quanto alla relazione del 4.11.2021, che la ricorrente ha dichiarato in udienza di avere già ricevuto. La doglianza sulla mancata menzione di quel deposito nel fascicolo telematico è estranea all’oggetto del giudizio.

Nel merito, la domanda è comunque infondata. Il diario dei colloqui degli psicologi inerisce all’incarico conferito dal Tribunale civile e non è documento amministrativo; lo stesso vale per il report di trasmissione. Quanto al disegno della barca, o è tra quelli acquisiti dal CTU — e allora appartiene al procedimento civile — oppure non è detenuto dall’ASST, che ha dichiarato di custodire solo i disegni acquisiti dal CTU. Il provvedimento del 23.9.2021 è infine atto giudiziario di natura non amministrativa.

Da ultimo il Collegio, esaminato il ricorso funditus e nel contraddittorio, ritiene che la ricorrente abbia agito con colpa grave, reiterando una domanda dal contenuto già compreso in quella respinta, e revoca retroattivamente l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’art. 136, commi 2-3, d.P.R. 115/2002. Le spese sono compensate in ragione della situazione personale e della complessiva vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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