Accertamento di conformità e demolizione: necessaria verifica dello stato dei luoghi (TAR Sardegna n. 1 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La demolizione dei manufatti abusivi non rende, di per sé, inammissibile il ricorso avverso il diniego di accertamento di conformità, quando permanga un residuo perimetrale e volumetrico delle opere. In tali circostanze, il giudice amministrativo è tenuto a verificare, anche mediante apposita istruttoria, lo stato di fatto degli immobili per accertare l’effettiva consistenza delle opere e valutare la procedibilità dell’istanza. L’esito della verifica sullo stato dei luoghi condiziona la decisione sulla sussistenza dell’interesse al ricorso e, conseguentemente, sull’ammissibilità della domanda cautelare e di merito.
Il Fatto
I ricorrenti impugnavano l’ordinanza di demolizione e ripristino dei luoghi, emessa per opere edilizie realizzate in assenza di SCIA e di autorizzazione paesaggistica, nonché il successivo diniego dell’istanza di accertamento di conformità presentata per la stessa opera. Nel corso del giudizio, l’amministrazione comunale eccepiva l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, sostenendo che i manufatti oggetto di causa erano stati demoliti dai controinteressati e che la struttura, ormai priva di copertura, era inservibile. I ricorrenti contestavano tale ricostruzione, affermando la permanenza del contorno perimetrale e volumetrico del manufatto.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna, rilevata la natura decisiva della questione sullo stato di fatto degli immobili, ha ritenuto necessario disporre un’istruttoria preliminare. Il Collegio ha osservato che dalla risoluzione della controversia sulle condizioni materiali delle opere dipende la valutazione in ordine alla sussistenza dell’interesse al ricorso e alla conseguente procedibilità del giudizio. Solo l’accertamento dell’effettiva consistenza dei manufatti e della loro eventuale riutilizzabilità, anche previa attività di ripristino, può consentire al giudice di valutare la fondatezza delle contrapposte tesi delle parti.
In particolare, il Tribunale ha evidenziato che l’eccezione di carenza di interesse sollevata dall’amministrazione si fonda su una valutazione fattuale che non può essere presunta, ma deve essere oggetto di prova. La circostanza che i manufatti siano stati parzialmente demoliti non implica automaticamente l’impossibilità di pronunciarsi sul merito delle domande, atteso che l’accertamento di conformità potrebbe comunque risultare procedibile in presenza di un residuo perimetrale e volumetrico dell’opera. Tale verifica richiede, tuttavia, un accertamento tecnico che il Collegio non è in grado di compiere sulla sola base delle allegazioni difensive.
Pertanto, il TAR ha ordinato al Dirigente del Servizio edilizia privata del Comune di Alghero o a un funzionario delegato di produrre in giudizio, nel termine di trenta giorni, una breve relazione corredata da documentazione fotografica sullo stato di fatto degli immobili. Ha, altresì, riservato al merito ogni ulteriore determinazione in rito, nel merito e sulle spese, fissando per la prosecuzione del giudizio la pubblica udienza del 30 settembre 2026.
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Nota della Redazione
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