Legame di affinità con pregiudicato e divieto prefettizio di detenere armi (TAR Calabria n. 1645 del 22.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio sulla affidabilità del singolo all’uso delle armi rientra nella discrezionalità amministrativa e non è sindacabile nel merito dal giudice amministrativo, se non ab externo per illogicità o irragionevolezza. All’autorità prefettizia è riconosciuto un ampio margine valutativo sui presupposti del divieto di detenere armi ex art. 39 R.D. n. 773/1931, non essendo necessario che il comportamento da cui deriva il provvedimento restrittivo sia acclarato nella sua rilevanza penale. È sufficiente che dagli elementi di indagine emerga, anche per meri indizi, l’assenza della perfetta sicurezza circa il buon uso delle armi, senza obbligo di istruttoria aggiuntiva sulla pericolosità sociale. In contesti caratterizzati da forte rilevanza dei legami familiari, il rapporto di affinità con soggetto gravemente pregiudicato, anche non convivente, costituisce elemento legittimamente valorizzabile ai fini del divieto.
Il Fatto
Il ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento con cui il Prefetto di Vibo Valentia ha respinto la richiesta di riesame del decreto che gli aveva imposto il divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi. Alla base del provvedimento vi è il rapporto di affinità con un soggetto, non convivente, arrestato per detenzione di armi clandestine, porto abusivo, ricettazione, furto e stupefacenti, nonché ritenuto esponente di un sodalizio mafioso e tratto in arresto per associazione mafiosa.
Il ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento per violazione del R.D. n. 773/1931, degli artt. 1, 3, 13 e 111 Cost., dell’art. 6 C.E.D.U. e per eccesso di potere. Sostiene di aver documentato l’assenza di frequentazioni con pregiudicati, di aver proposto domanda di separazione consensuale e di aver ottenuto attestati sportivi, un encomio sindacale e l’iscrizione della propria impresa nella white list. La tutela cautelare era stata respinta con ordinanza non impugnata.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricostruisce il quadro normativo richiamando l’art. 11, ultimo comma, R.D. n. 773/1931 e l’art. 39, comma 1, R.D. n. 773/1931. Dal tenore letterale delle previsioni emerge che la valutazione sull’affidabilità del soggetto è espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabile solo ab externo a fronte di un apprezzamento illogico e irragionevole.
Non è necessario che il comportamento posto a fondamento dell’atto restrittivo sia acclarato nella sua rilevanza penale: basta l’autonoma valutazione dell’amministrazione per prevenire effetti negativi sulla sicurezza pubblica, come affermato da Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3819 del 2021. Richiamando TAR Campania, Napoli, Sez. V, n. 137 del 2021, il Collegio ribadisce che è sufficiente che dai fatti di indagine emerga anche per meri indizi l’assenza della perfetta sicurezza circa il buon uso delle armi, senza necessità di istruttoria aggiuntiva sulla pericolosità sociale.
Il Tribunale richiama inoltre Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4595 del 2019 e TAR Calabria, Sez. I, n. 796 del 2018: l’affidabilità si desume da condotte significative, ma il giudizio muove dai dati per giungere a una ragionevole valutazione complessiva, così da desumerne il serio e non remoto pericolo di inaffidabilità.
Applicando tali coordinate, il Collegio ritiene la valutazione prefettizia ragionevole e coerente. È plausibile la prognosi sul permanere delle controindicazioni fondate sul rapporto di stretta affinità con soggetto gravato da rilevanti pregiudizi. In analoghe fattispecie, secondo TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, n. 501 del 2013, in un contesto sociale caratterizzato da particolare rilevanza dei legami familiari, i rapporti di affinità non possono essere ignorati o minimizzati: il destinatario del provvedimento deve assicurare la sua personale affidabilità e che non vi sia pericolo di abusi da parte dei soggetti con cui ha relazioni familiari.
La dedotta assenza di rapporti con il cognato è giudicata poco plausibile. Quanto alla separazione personale, il procedimento risulta solo avviato, con permanenza del rapporto di affinità, e manca un’attestazione di intervenuto divorzio. Il ricorso è quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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