Dissesto chiuso e riespansione dell’esecuzione contro l’ente locale (TAR Calabria n. 1245 del 03.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di dissesto finanziario di un ente locale preclude le azioni esecutive ai sensi dell’art. 248, comma 2, d.lgs. n. 267/2000 solo fino a quando perdura la gestione straordinaria di liquidazione. Con l’approvazione del rendiconto finale di tale gestione la preclusione viene meno e i creditori riacquistano la piena possibilità di recuperare il proprio credito in misura integrale, una volta che l’ente sia ritornato in bonis. Ne consegue che il giudice dell’ottemperanza ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo esecutivo, essendo irrilevanti le modalità di pagamento e le percentuali di abbattimento previste nei piani di estinzione. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere negata quando la sua applicazione risulti manifestamente iniqua in ragione della perdurante situazione di dissesto.
Il Fatto
I ricorrenti, eredi del titolare di un credito accertato con ordinanza del Tribunale di Vibo Valentia del 2016, agivano ex artt. 112 e ss. cod. proc. amm. per la mancata ottemperanza dell’Amministrazione provinciale al pagamento della somma riconosciuta in favore del de cuius, pari a euro 40.618,67 oltre interessi e competenze di giudizio. Chiedevano l’esecuzione della quota ereditaria spettante, la nomina di un Commissario ad acta e la condanna dell’ente alla penalità di mora.
La resistente eccepiva che il credito, sorto da fatti di gestione anteriori al 31.12.2012, rientrava nella massa passiva del dissesto dichiarato con delibera commissariale del 2013, con conseguente divieto di azioni esecutive e assoggettamento del credito alle percentuali di abbattimento del piano di estinzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la propria precedente pronuncia su caso analogo (la sentenza della Sezione II del 3.1.2024, n. 21), dalla quale ricava il principio decisivo: la situazione di dissesto è ormai chiusa, essendo intervenuta la delibera del 2022 di approvazione del piano di estinzione delle passività pregresse e, il 15 aprile 2023, l’approvazione del rendiconto finale della gestione di liquidazione.
Da tali circostanze il Tribunale fa discendere il venir meno, per l’ente, della preclusione di cui all’art. 248, comma 2, d.lgs. n. 267/2000. I creditori riacquistano così la facoltà di recuperare integralmente il proprio credito, una volta che l’amministrazione sia tornata in bonis, come affermato sulla scorta di Cons. Stato, Sez. IV, n. 5184 del 2018, di TAR Calabria n. 764 del 2021 e di TAR Abruzzo n. 74 del 2020.
Le successive modalità di pagamento richiamate dall’ente — ordine cronologico di ammissione e abbattimento percentuale — non assumono rilievo ai fini della dichiarazione di inottemperanza. Il Collegio ordina pertanto la piena ed integrale esecuzione del titolo, con pagamento delle somme dovute e degli accessori maturati nel periodo successivo alla dichiarazione di dissesto, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Per l’ipotesi di persistente inadempimento viene nominato Commissario ad acta il Prefetto di Vibo Valentia, con facoltà di delega a un funzionario dello stesso Ufficio, chiamato a compiere ogni atto necessario: allocazione in bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, nonché reperimento materiale delle somme. Il Tribunale precisa che l’esaurimento dei fondi di bilancio e la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
Quanto alla domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Collegio ne esclude l’accoglimento ravvisando la manifesta iniquità delle conseguenze in relazione alla situazione di dissesto protrattasi fino all’aprile 2023. L’amministrazione è condannata al rimborso delle spese processuali e del contributo unificato.
Nota della Redazione
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