Dissesto comunale: acquisizione sanante spetta all’organismo di liquidazione (TAR Sicilia n. 2168 del 08.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel caso di dissesto finanziario dell’ente locale, la domanda di esecuzione della sentenza che ha condannato il Comune a determinarsi ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 va proposta nei confronti dell’organismo straordinario di liquidazione e non del Comune. Quest’ultimo, non essendo titolare della competenza amministrativa sulla scelta tra acquisizione sanante e restituzione del bene, non è passivamente legittimato. L’attrazione nella competenza dell’organismo riguarda non solo le poste creditorie di natura pecuniaria, ma anche il provvedimento di acquisizione, purché adottato entro il termine di approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria e riferito a fatti anteriori alla data ivi prevista. Il Comune e l’organismo straordinario di liquidazione costituiscono soggetti giuridici distinti, con conseguente inammissibilità del ricorso per ottemperanza proposto nei confronti del solo ente locale.
Il Fatto
I ricorrenti hanno chiesto al TAR Sicilia l’esecuzione della sentenza n. 3962 del 22 dicembre 2023, con cui il Comune di Catania era stato condannato a determinarsi entro sessanta giorni ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, con riguardo a tutti i profili, anche restitutori e risarcitori, correlati a un’occupazione sine titulo, e a rifondere le spese di giudizio.
Il Comune si è difeso sostenendo l’inammissibilità del ricorso per lo stato di dissesto finanziario: il rendiconto di gestione ex art. 256, ottavo comma, d.lgs. n. 267/2000 non era ancora approvato e la delibera dell’organismo straordinario di liquidazione non costituiva provvedimento definitivo. I ricorrenti hanno replicato che il dissesto non impedisce il giudizio di ottemperanza quando si chieda l’adempimento di obblighi di fare e non un pagamento diretto, e che l’Adunanza Plenaria n. 15/2020 riguarda solo il riparto interno di competenze.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione soggettiva: Comune e organismo straordinario di liquidazione sono soggetti giuridici distinti. Il riferimento è alla sentenza del C.G.A.R.S. n. 727 del 23 settembre 2024, che, riformando una pronuncia della Sezione, ha ricondotto la controversia alla sola individuazione del soggetto debitore, Comune o organismo.
Su questa base il TAR richiama l’Adunanza Plenaria n. 15/2020: nella competenza dell’organismo straordinario non rientra soltanto il credito pecuniario, ma anche l’atto di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, che resta sottratto alla gestione ordinaria sotto il profilo contabile e amministrativo, quando sia pronunciato entro il termine di approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria e riguardi fatti anteriori al 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato.
Il Collegio verifica quindi la situazione concreta. È intervenuta la delibera dell’organismo n. 36, adottata ai sensi dell’art. 255, sesto comma, d.lgs. n. 267/2000, relativa al piano di estinzione, ma non risulta l’approvazione ministeriale di cui al successivo comma 7.
Da ciò deriva che il Comune non è passivamente legittimato a operare la scelta tra il provvedimento di acquisizione sanante e la restituzione del bene: la domanda va indirizzata all’organismo straordinario, come avviene per le poste creditorie di natura pecuniaria. Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di legittimazione passiva, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della questione.
Nota della Redazione
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