Ottemperanza al giudicato e termine semestrale dell’art. 5-sexies legge Pinto (TAR Calabria n. 340 del 06.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Sulle pubbliche amministrazioni incombe l’obbligo giuridico di dare esatta esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali non più controvertibili. Nell’ottemperanza al decreto decisorio reso ex legge n. 89 del 2001, l’esercizio dell’azione è subordinato al decorso del termine di sei mesi dalla notificazione della dichiarazione prevista dall’art. 5-sexies, commi 5 e 7, legge n. 80 del 2001. Verificata la sussistenza di tutti i presupposti normativamente prefigurati, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di adempiere, assegna all’amministrazione un termine per l’esecuzione spontanea e nomina, sin d’ora, il commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia. La condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è disposta, su richiesta di parte, nella misura corrispondente al saggio legale degli interessi, per ogni mese o frazione di mese di ritardo.
Il Fatto
Il ricorrente, difensore antistatario in un giudizio promosso ex legge n. 89 del 2001, agiva in ottemperanza per ottenere la condanna del Ministero della Giustizia a dare esatta esecuzione al decreto decisorio della Corte d’Appello di Catanzaro, che aveva ingiunto il pagamento delle spese di giudizio liquidate in suo favore, con distrazione, oltre accessori di legge. Il provvedimento era stato notificato e non opposto, come attestato dal certificato di cancelleria.
Il ricorrente chiedeva altresì la nomina di un commissario ad acta in caso di inerzia dell’amministrazione e la condanna del dicastero alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., oltre alla rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza. L’amministrazione intimata, regolarmente notificata, non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal rilievo che sulle pubbliche amministrazioni grava l’obbligo giuridico di dare esatta esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali non più controvertibili. Dalla documentazione in atti emerge che il decreto decisorio, notificato nel 2019, non è stato opposto: il certificato rilasciato dalla cancelleria della Corte d’Appello ne attesta l’efficacia di cosa giudicata.
La questione centrale riguarda il presupposto temporale dell’azione di ottemperanza. Il Tribunale verifica che la dichiarazione prevista dall’art. 5-sexies legge n. 80 del 2001 è stata notificata nel gennaio 2021 e che dalla data di tale notificazione è decorso il termine di sei mesi contemplato dal combinato disposto dei commi 5 e 7 della medesima disposizione. Sussistono pertanto tutti i presupposti normativamente prefigurati per l’esercizio dell’azione di ottemperanza.
Il ricorso è dunque accolto. Il giudice dichiara l’obbligo del Ministero della Giustizia di adempiere esattamente a quanto statuito nel decreto decisorio, corrispondendo le spese e gli onorari liquidati in favore del ricorrente in qualità di antistatario, unitamente agli accessori di legge e agli interessi legali sulla somma dovuta. All’amministrazione è assegnato il termine di sessanta giorni per l’adempimento spontaneo, decorrente dalla notificazione della sentenza ad opera della parte ricorrente.
In ipotesi di perdurante inerzia, il Collegio nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Capo del dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo dipartimento, che provvederà entro novanta giorni dall’istanza della parte, senza compenso aggiuntivo in coerenza con l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89 del 2001. Su richiesta del ricorrente è altresì disposta la condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quantificata nella misura del saggio legale degli interessi per ogni mese o frazione di mese di ritardo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore.
Nota della Redazione
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