Dissesto comunale e limiti del sindacato sui dati contabili (TAR Sicilia n. 3674 del 07.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di dissesto finanziario dell’ente locale, adottata ai sensi dell’art. 244 TUEL, è sindacabile dal giudice amministrativo nei limiti della verifica del corretto esercizio del potere di accertamento dei presupposti di fatto, con riguardo a errori contabili oggettivamente accertabili e a ipotesi di macroscopica erroneità o irragionevolezza, ma non consente alcuna valutazione delle scelte discrezionali compiute dall’amministrazione. La motivazione per relationem alle relazioni del responsabile finanziario e del collegio dei revisori è idonea a sostenere il provvedimento. La scelta tra piano di riequilibrio pluriennale e dissesto costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, insindacabile in difetto di specifici profili di irragionevolezza. Sussiste la legittimazione a ricorrere di ogni cittadino residente.

Il Fatto

Un residente impugnava la deliberazione consiliare con cui il Comune aveva dichiarato il dissesto finanziario, unitamente alla presupposta delibera di Giunta di avvio della procedura. A fondamento della propria legittimazione richiamava l’orientamento secondo cui il dissesto è premessa di provvedimenti sfavorevoli per la cittadinanza, tra cui la riduzione dei servizi e l’aumento delle aliquote.

Il ricorrente contestava la sussistenza dei presupposti dell’art. 244 TUEL, sostenendo, tramite consulenza tecnica allegata, che l’ente avrebbe potuto garantire i servizi indispensabili e far fronte ai debiti con le misure degli artt. 193 e 194 TUEL. Contestava in particolare la quantificazione dei debiti fuori bilancio e l’omessa considerazione di trasferimenti regionali. Interveniva ad adiuvandum una cooperativa creditrice del Comune. Il Comune eccepiva l’inammissibilità e, nel merito, chiedeva il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni di rito, ritenendole complessivamente infondate. Riconosce la legittimazione a ricorrere di ogni residente, richiamando Cons. Stato n. 2837 del 2006: la dichiarazione di dissesto è premessa di ulteriori provvedimenti sfavorevoli contro i quali i cittadini non avrebbero poi difesa.

Respinta l’eccezione fondata sull’art. 243-quater, comma 7, TUEL, il Collegio osserva che l’eventuale annullamento avrebbe riattivato la possibilità di valutare il piano di riequilibrio. La relazione del responsabile finanziario è atto infraprocedimentale non impugnabile autonomamente; parimenti non necessaria è l’impugnazione del rendiconto di gestione e della delibera di avvio, atti contabili o endoprocedimentali.

Quanto ai limiti del sindacato, il Collegio ribadisce che esso è incentrato sulla verifica dei presupposti di fatto, senza valutazione delle scelte dell’amministrazione, ma restano rilevanti gli errori contabili e l’irragionevolezza dei giudizi (richiamando Cons. Stato n. 8108 del 2020 e TAR Campania n. 2445 del 2020).

Nel merito, la delibera risponde all’art. 244 TUEL: le relazioni finanziaria e dei revisori hanno adeguatamente evidenziato la decozione strutturale. Le censure sulla raccolta rifiuti e sui trasferimenti risultano generiche o infondate, difettando la dimostrazione quantitativa dell’idoneità delle misure a rimediare al deficit. Non emergono profili di manifesta erroneità nella determinazione dei debiti fuori bilancio e dei Fondi. La scelta tra piano di riequilibrio e dissesto rientra nella discrezionalità amministrativa. Il ricorso è rigettato, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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