Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso avverso interdittiva antimafia (TAR Sicilia n. 3675 del 07.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell’interesse al ricorso: la parte, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, può dichiarare di non avere più interesse alla stessa. Il giudice, privo del potere di procedere d’ufficio e di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di una delle condizioni dell’azione. La cessazione della materia del contendere presuppone invece l’allegazione di atti di autotutela che annullino o ritirino il provvedimento impugnato. Resta fermo l’onere di regolazione delle spese di lite.
Il Fatto
La ricorrente, ditta individuale, ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura ha disposto nei suoi confronti l’interdittiva antimafia, rigettando la contestuale istanza di iscrizione nella cd. white list. La determinazione prefettizia ravvisava il pericolo di infiltrazione mafiosa in una pluralità di elementi sintomatici: un procedimento penale relativo a un’operazione investigativa su un clan mafioso locale, la vicinanza della ditta a un ex sindaco e i rapporti con dipendenti di una ditta affidataria del servizio r.s.u. pluripregiudicati.
La ricorrente deduceva la violazione dell’art. 84, commi 3 e 4, d. lgs. n. 159/2011, l’inattualità e l’assenza di concretezza dei fatti, il travisamento, nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Il Collegio, in sede cautelare, accoglieva l’istanza con ordinanza disponendo il riesame del quadro indiziario e sospendendo gli effetti del provvedimento. All’esito del riesame la Prefettura esprimeva nulla osta al rilascio della documentazione antimafia liberatoria; la ricorrente chiedeva quindi dichiararsi l’estinzione del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che l’amministrazione, a seguito dell’ordinanza cautelare, ha aggiornato il quadro informativo sull’impresa, pervenendo al giudizio di nulla osta alla documentazione liberatoria e dando atto dell’assenza di attuali elementi informativi utili a rilevare inferenze criminali mafiose nella gestione dell’impresa.
La domanda della ricorrente viene qualificata come dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, che determina l’improcedibilità del ricorso. Il Tribunale esclude espressamente che possa dichiararsi la cessazione della materia del contendere, non essendo allegati atti con cui l’amministrazione, in autotutela, abbia annullato o ritirato i provvedimenti impugnati.
Il percorso argomentativo si fonda sul principio della piena disponibilità dell’interesse al ricorso: la parte può dichiarare di non avere più interesse alla decisione fino al momento in cui la causa viene trattenuta. Il giudice non ha il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire; deve pertanto prendere atto della sopravvenuta carenza di una condizione dell’azione, salvo l’onere di provvedere alla regolazione delle spese.
Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, sez. VI, n. 2216 del 2012, Cons. Stato, sez. II, n. 7422 del 2023 e TAR Catania, sez. I, n. 1931 del 2022. La conseguenza processuale è la declaratoria di improcedibilità, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda contenziosa.
Nota della Redazione
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