Sospensione parziale dei lavori e imprevedibilità dell’evento meteo ai fini CIGO (TAR Trentino-Alto Adige n. 228 del 09.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di integrazione salariale ordinaria per causale “eventi meteo”, il datore di lavoro deve provare il nesso eziologico tra l’intemperia stagionale e l’interruzione dell’attività lavorativa, oltre alla transitorietà e alla non imputabilità dell’evento; non è invece richiesto che l’evento si traduca immediatamente in una sospensione delle lavorazioni. La sospensione dei lavori disposta dal direttore dei lavori ai sensi dell’art. 107 del d.lgs. n. 50/2016 per il sopraggiungere del gelo non costituisce scelta unilaterale e preventiva del datore di lavoro e non rende prevedibile l’evento meteo. È pertanto illegittimo, per travisamento dei fatti, il diniego fondato sull’assunto che la sospensione sia stata totale anziché parziale.

Il Fatto

La società ricorrente, impresa specializzata in attività di movimento terra e ingegneria civile, operava come subappaltatrice nella posa della rete in fibra ottica in un comune altoatesino. Il direttore dei lavori, con verbale del 13.12.2022, disponeva la sospensione parziale delle lavorazioni per le basse temperature, consentendo la prosecuzione delle installazioni delle componenti ottiche. La comunicazione alla società avveniva il 14.12.2022; il verbale sottoscritto era trasmesso solo il 20.12.2022.

La società presentava il 31.1.2023 domanda di integrazione salariale ordinaria per motivi meteorologici, poi prorogata. L’INPS rigettava entrambe le istanze, rilevando che al momento dell’evento meteo l’attività era già sospesa per effetto del verbale del direttore dei lavori e che difettava il requisito dell’imprevedibilità. I ricorsi amministrativi venivano respinti dal Comitato amministratore. La società impugnava dinieghi e deliberazioni davanti al TAR.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso, trattando congiuntamente i motivi. La questione centrale riguarda l’interpretazione dell’art. 11 del d.lgs. n. 148/2015 e dell’art. 1 del d.m. n. 95442/2016: secondo il TAR, il datore di lavoro deve dimostrare soltanto il legame causale tra l’evento meteorologico e l’interruzione dell’attività, oltre alla transitorietà e alla non imputabilità dell’evento.

Il Tribunale rileva anzitutto il travisamento dei fatti: dai documenti emerge inequivocabilmente che la sospensione disposta dalla direzione lavori era qualificata “parziale” e consentiva la prosecuzione di specifiche lavorazioni. Il motivo di diniego fondato sull’esistenza di una sospensione totale è dunque viziato.

Quanto all’imprevedibilità, il Collegio esclude che la sospensione del 13.12.2022 integri una chiusura preventiva del cantiere in vista dell’inverno. L’evento meteo è ascrivibile all’inizio della stagione invernale, con temperature inferiori a -10°C e precipitazioni nevose; i lavori di scavo e posa si sono protratti sino a che la loro prosecuzione è risultata impossibile. Non assume rilievo la tardiva comunicazione formale del verbale né la prosecuzione di attività marginali, che rileverebbero solo sul quantum e non sull’an del beneficio. La data di presentazione della domanda, infatti, rileva unicamente ai fini della decorrenza del trattamento, secondo l’art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 148/2015.

Il TAR esclude, infine, che il direttore dei lavori potesse disporre una chiusura anticipata del cantiere: l’art. 107, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 gli consentiva la sospensione solo in presenza di circostanze speciali non prevedibili al momento della stipulazione del contratto. I provvedimenti impugnati sono pertanto annullati, con condanna dell’Istituto previdenziale alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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