Distacco di guardie giurate e autorizzazione del Questore (Cons. Stato n. 6766 del 31.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’istituto del distacco temporaneo di cui all’art. 30 del d.lgs. n. 276/2003, pur avendo portata generale, non può prescindere dalle regole di settore che presidiano l’attività delle guardie particolari giurate. L’impiego, da parte di un istituto di vigilanza privata, di guardie giurate in forza presso altro istituto richiede la preventiva autorizzazione del Questore ai sensi del DM n. 269/2010, allegato D, Sez. IV, n. 4.a, che la consente solo per fronteggiare temporanee esigenze connesse alla domanda di eccezionali servizi di vigilanza. È irrilevante, in senso contrario, che la richiesta sia stata inoltrata alla Prefettura anziché alla Questura, o che il distacco sia stato prospettato come “per formazione” solo in sede difensiva. Il decreto di archiviazione penale, fondato sull’insussistenza dell’elemento soggettivo del reato, non incide sulla legittimità del provvedimento amministrativo sanzionatorio.

Il Fatto

La società appellata, istituto di vigilanza privata con sede in Avellino, ha chiesto alla Prefettura di Avellino la voltura di ventisei titoli prefettizi relativi a guardie giurate in forza presso una società controllata, per un distacco temporaneo da impiegare alle proprie dipendenze in due giornate lavorative. La Prefettura espresse parere favorevole, rappresentando l’impossibilità di procedere alla voltura per la brevità dei tempi, e trasmise l’istanza alla Prefettura e alla Questura di Potenza.

Le autorità di pubblica sicurezza espressero orientamento contrario, evidenziando la competenza della Questura di Avellino. Quest’ultima confermò l’impossibilità del distacco ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 276/2003, richiamando la sola deroga prevista dal DM n. 269/2010 per le eccezionali esigenze di servizio. La Prefettura adottò quindi il provvedimento di incameramento parziale della cauzione per € 20.000,00. Il TAR Campania accolse il ricorso della società, ritenendo applicabile la disciplina del distacco e valorizzando il decreto di archiviazione del G.I.P. e una precedente sentenza del TAR Basilicata.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’eccezione di inammissibilità dell’appello: il Ministero ha contestato in radice la competenza del Prefetto e la configurabilità di un affidamento tutelabile, sicché il capo della sentenza relativo alla lesione dell’affidamento resta investito dall’impugnazione.

Nel merito, il Collegio ricostruisce l’istituto del distacco quale strumento che consente al distaccante di porre temporaneamente lavoratori a disposizione di altro soggetto. La sua portata generale non elimina però gli obblighi di vigilanza che l’art. 249, ultimo comma, R.D. n. 635/1941 e l’art. 9 T.U.L.P.S. pongono in capo alle Questure per le guardie particolari giurate.

Il DM n. 269/2010, allegato D, Sez. IV, n. 4.a introduce una deroga al principio di non commistione di uomini e mezzi tra istituti diversi, subordinandola a un’autorizzazione del Questore, previa richiesta motivata e documentata, e limitandola alle temporanee esigenze connesse a eccezionali servizi di vigilanza.

Nel caso concreto la richiesta era finalizzata all’impiego diretto del personale alle dipendenze del distaccatario, non a una finalità formativa, prospettata solo in sede di memorie difensive. Tale impiego avrebbe dovuto imporre la preventiva autorizzazione questorile. Il decreto di archiviazione penale, fondato sull’insussistenza dell’elemento soggettivo, non incide sulla vicenda amministrativa, limitata al mancato ottenimento delle autorizzazioni. Il provvedimento sanzionatorio è quindi legittimo, l’appello è accolto, il ricorso introduttivo respinto e le spese del doppio grado compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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