Emersione dal lavoro irregolare e requisito redditizio del datore di lavoro (Cons. Stato n. 6767 del 31.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La titolarità in capo al datore di lavoro di un reddito pari alla misura indicata dall’art. 9 del d.m. 27 maggio 2020 costituisce presupposto indefettibile per la definizione positiva della procedura di emersione dal lavoro irregolare di cui all’art. 103 d.l. n. 34/2020. La funzione della norma è dimostrare l’effettività e la sostenibilità del rapporto di lavoro da parte di chi assume la qualità di datore. Ove il reddito sia incapiente, non perfezionandosi la procedura per fatto del datore di lavoro, il lavoratore non ha titolo al rilascio del permesso per attesa occupazione. Tale esito è ammesso solo quando il mancato perfezionamento dipenda da fatti successivi, imputabili al datore, quali la cessazione del rapporto. La circolare interpretativa non può prevalere sul dettato legislativo.
Il Fatto
Con decreto del 25.3.2022 lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Reggio Calabria ha respinto l’istanza di emersione dal lavoro irregolare, ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020, presentata da un datore di lavoro in favore di una cittadina extracomunitaria. Il diniego si fondava sulla mancata integrazione documentale e sull’incapienza reddituale del datore, con conseguente rigetto anche della richiesta di permesso per attesa occupazione.
La lavoratrice ha impugnato gli atti davanti al TAR per la Calabria, sede di Reggio Calabria, che con sentenza n. 400/2023 ha respinto il ricorso ritenendo legittimo il diniego per insussistenza del requisito reddituale. Proposto appello, la Sezione ha respinto l’istanza cautelare; la causa è giunta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la disciplina dell’art. 103 d.l. n. 34/2020, che subordina l’accesso al beneficio a specifici requisiti in capo al datore e al lavoratore. Il comma 6 richiama espressamente l’assenza del requisito reddituale minimo in capo al datore, attuato dall’art. 9 del d.m. 27 maggio 2020, che affida all’Ispettorato territoriale del lavoro la valutazione di congruità della capacità economica.
Da qui il principio centrale: la titolarità del reddito minimo è presupposto indefettibile per la definizione positiva della procedura. La norma svolge una funzione di garanzia, dimostrando l’effettività e la sostenibilità del rapporto da parte di chi si propone come datore.
La Sezione respinge la tesi dell’appellante, secondo cui l’incapienza reddituale, non dipendendo dalla volontà del lavoratore, legittimerebbe il rilascio del permesso per attesa occupazione. Richiama la propria giurisprudenza (Sez. III n. 8052 del 2022) per escludere che la circolare interministeriale, di carattere meramente interpretativo, possa prevalere sul dato legislativo. Diversamente opinando, si priverebbe di rilevanza la previsione del reddito minimo, con funzione di prevenire elusioni e garantire la sostenibilità del costo del lavoratore.
Il Collegio aggiunge che un’interpretazione contraria al carattere eccezionale della norma di sanatoria ridurrebbe le condizioni di regolarizzazione alla sola presentazione dell’istanza e all’assenza di precedenti penali ostativi. La possibilità del permesso per attesa occupazione postula invece che il mancato perfezionamento dipenda da fatti successivi imputabili al datore, come la cessazione del rapporto. L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese e revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per la manifesta infondatezza del gravame.
Nota della Redazione
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