Divieti comunali a camper e roulotte illegittimi se discriminatori e immotivati (TAR Lombardia n. 64 del 12.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della circolazione e dei divieti di cui agli artt. 6 e 7 cod. strada, gli autocaravan sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli, per effetto dell’art. 185, comma 1, cod. strada. Il principio di non discriminazione non consente di escludere gli autocaravan da una strada o da un parcheggio consentendone l’uso alle autovetture, entrambi rientrando nella categoria degli autoveicoli. I limitatori di altezza non sono dissuasori di sosta, ma dispositivi di sicurezza, utilizzabili solo dove ostacoli sopra la carreggiata rendano necessario impedire il transito dei veicoli alti. Il divieto di transito per altezza è legittimo solo se l’altezza ammissibile della strada è inferiore a quella dei veicoli, come impone l’art. 118, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 495/1992. Le ordinanze sulla circolazione devono essere motivate e supportate da istruttoria tecnica, non da formule generiche su sicurezza e fluidità.

Il Fatto

Il responsabile del servizio di Polizia Locale di un Comune ha adottato un’ordinanza con cui, in un parcheggio a servizio di un centro sportivo, ha imposto l’altezza massima di 2,30 metri al passaggio sotto i portali limitatori e il divieto permanente di accesso, fermata e sosta, con rimozione forzata, a camper e roulotte. Il provvedimento richiamava la necessità di una nuova disciplina della circolazione e della sosta a garanzia della sicurezza e della fluidità del traffico pedonale e veicolare.

Un’associazione rappresentativa degli utenti in autocaravan ha chiesto in autotutela la rimozione dell’ordinanza e l’accesso agli atti, senza ottenere riscontro. Ha quindi impugnato l’atto davanti al TAR, deducendo incompetenza, violazione del Codice della strada e del regolamento di esecuzione, discriminazione degli autocaravan, difetto di istruttoria e di motivazione, eccesso di potere e violazione delle direttive ministeriali. Il Comune si è costituito eccependo il difetto di legittimazione e di interesse. In corso di causa la ricorrente ha rinunciato al motivo sull’incompetenza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge le eccezioni preliminari. L’associazione è portatrice di un interesse collettivo tutelabile, essendo provata la rappresentatività alla luce dello Statuto, come già riconosciuto in casi analoghi dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato n. 3507 del 2008). Sussiste anche l’interesse al ricorso: le previsioni impugnate comprimono il diritto di circolazione e sosta degli utenti in autocaravan. Irrilevanti sono la vocazione turistica del territorio e le aree alternative di sosta, perché l’autocaravan circola e sosta come ogni altro veicolo, senza che l’attività di campeggio si confonda con la semplice sosta.

Sul merito, il Tribunale ricorda che l’art. 5 cod. strada e l’art. 35 cod. strada attribuiscono al Ministero il potere di indirizzo sulla circolazione, richiamato dalle direttive ministeriali. Da esse discende che gli autocaravan soggiacciono alla stessa disciplina degli altri veicoli e che una limitazione alla loro circolazione è illegittima in assenza di ostacoli che la giustifichino. I portali limitatori, inoltre, sono dispositivi di sicurezza preordinati a impedire il transito, non la sosta.

Coglie nel segno il motivo sulla violazione dell’art. 118, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 495/1992: il divieto per altezza non è sorretto dalla presenza di altezze inferiori a quella dei veicoli esclusi. L’area non presenta ostacoli sopra la carreggiata, e l’istituzione dei portali è in realtà preordinata a impedire la sosta. Irrilevante è che il Presidente del centro sportivo detenga le chiavi del lucchetto, restando in via ordinaria precluso l’accesso a ogni veicolo fuori sagoma, compresi quelli di emergenza.

Fondate sono anche le censure sugli artt. 6, 7 e 185 cod. strada. Il divieto colpisce indistintamente camper e roulotte a prescindere dalle dimensioni, senza che siano indicate le misure degli stalli: la segnaletica orizzontale basta a regolare la fruizione, mentre un divieto per tipologia di veicolo forza il dato normativo. Non giustifica la disparità la disponibilità di aree attrezzate, perché i camperisti non sono obbligati a utilizzarle se intendono semplicemente sostare.

Da ultimo, il Collegio ravvisa il difetto di istruttoria e di motivazione. L’art. 5, comma 3, cod. strada impone ordinanze motivate, in applicazione dell’art. 3 legge n. 241/1990. Il provvedimento si limita a richiamare genericamente sicurezza e fluidità, senza riportare i risultati dell’istruttoria sull’effettiva necessità della misura, come richiesto dalle direttive ministeriali. Il ricorso è quindi accolto, con annullamento dell’ordinanza, assorbimento delle restanti censure e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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