Carta docente e ottemperanza all’obbligo di erogazione della somma liquidata (TAR Lombardia n. 70 del 12.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza alla sentenza di condanna al pagamento di somma di denaro, il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e la mancata effettuazione, anche parziale, dei pagamenti dovuti integrano l’inottemperanza dell’amministrazione, ove questa non contesti l’an e il quantum del credito. Il giudice amministrativo, accertata l’inottemperanza, assegna all’amministrazione un termine per l’integrale adempimento e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di inutile decorso del termine. La condanna alle spese segue la soccombenza ed è liquidata con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Il Fatto

Con sentenza n. 341 del 3 febbraio 2023, il Tribunale di Milano, sezione lavoro, ha accertato il diritto dei ricorrenti a ottenere la Carta docente per determinate annualità, condannando l’amministrazione a metterla a disposizione per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge. Il titolo è passato in giudicato ed è stato ritualmente notificato.

I ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo che si ordinasse al Ministero dell’Istruzione e del Merito di eseguire la sentenza mediante l’erogazione delle somme corrispondenti alle annualità riconosciute, con nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento e condanna alle spese con distrazione. L’amministrazione si è costituita con memoria di stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che, rispetto al titolo della cui ottemperanza si tratta, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Il dato temporale assume rilievo decisivo, perché la scadenza di quel termine rende attuale l’obbligo di provvedere in capo all’amministrazione debitrice.

La documentazione versata in atti e le dichiarazioni della parte ricorrente palesano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti neppure parziali. Il Ministero, costituito con memoria di stile, non ha formulato alcuna deduzione sul punto né fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Ne consegue che il credito non è contestato nell’an e nel quantum.

Su queste basi il ricorso è fondato e deve essere dichiarata l’inottemperanza del Ministero, che non ha effettuato i pagamenti cui si riferisce il titolo. Il Tribunale assegna pertanto all’amministrazione il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti.

Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura di parte ricorrente, compiendo tutti gli atti necessari a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, e invierà poi alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati.

Il compenso del commissario, posto a carico dell’amministrazione inadempiente, sarà determinato e liquidato ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Le spese di lite, liquidate in 1.500,00 euro oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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