Autorizzazione classi collaterali scuole paritarie: cessazione materia del contendere per riesame satisfattivo (TAR Campania n. 1431 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di autorizzazione di classi collaterali per le scuole paritarie, la sopravvenienza di un provvedimento di riesame che abbia integralmente soddisfatto la pretesa azionata determina la cessazione della materia del contendere, ancorché l’amministrazione abbia precisato di non prestare acquiescenza ai profili di legittimità contestati e di aver rilasciato l’autorizzazione esclusivamente per l’anno scolastico di riferimento. L’effetto del riconoscimento delle classi, avente natura costitutiva e definitiva, si esaurisce con la conclusione dell’anno scolastico e non può essere rimesso in discussione da una sentenza di segno contrario. La questione relativa alla natura perentoria o meno del termine del 31 luglio fissato dall’art. 1, comma 6-bis, della legge n. 62/2000, come introdotto dalla legge n. 79/2025, resta impregiudicata, esorbitando dai limiti del giudizio definito con declaratoria di cessazione.
Il Fatto
Una scuola paritaria, attiva con due indirizzi di studio – istituto tecnico settore economico ad indirizzo amministrazione finanza e marketing e istituto tecnico settore tecnologico ad indirizzo informatica e telecomunicazioni – impugnava il decreto con cui l’Ufficio scolastico regionale aveva rigettato la richiesta di riconoscimento di due classi collaterali terminali per l’anno scolastico 2025-2026. L’istanza era stata presentata tardivamente, il 2 settembre 2025, rispetto al termine del 31 luglio previsto dall’art. 1, comma 6-bis, della legge n. 62/2000, e l’amministrazione aveva motivato il diniego facendo leva sulla natura perentoria del termine. La ricorrente deduceva che l’inoltro tardivo era dipeso da problemi di salute della legale rappresentante.
Il TAR respingeva l’istanza cautelare, ma il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 237 del 21 gennaio 2026, accoglieva l’appello cautelare, ritenendo il periculum in mora preponderante e decisivo e sollecitando l’amministrazione a rideterminarsi senza assegnare efficacia preclusiva al rilievo della tardività. In sede di riesame, l’Ufficio scolastico autorizzava le due classi collaterali, che funzionavano regolarmente per l’intero anno scolastico, con ammissione degli alunni all’esame di Stato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accerta che, a seguito del provvedimento sopravvenuto adottato in sede di riesame, la pretesa della ricorrente è stata pienamente soddisfatta: le classi collaterali hanno funzionato per l’intero anno scolastico e gli alunni sono stati ammessi all’esame di Stato. La declaratoria di cessazione della materia del contendere si impone pertanto in via principale, senza necessità di scrutinare i sette motivi di ricorso.
La pronuncia chiarisce che il provvedimento di riesame, sebbene adottato in esecuzione dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato e pur contenendo la precisazione della mancata acquiescenza dell’amministrazione, è irretrattabile. L’effetto del riconoscimento delle classi, avente natura costitutiva e definitiva, si è completamente esaurito con la conclusione dell’anno scolastico, con la conseguenza che non potrebbe essere rimesso in discussione da un’eventuale sentenza di segno contrario.
Il Tribunale osserva inoltre che anche il provvedimento impugnato era riferito esclusivamente all’autorizzazione delle classi collaterali per l’anno scolastico 2025-2026, sicché l’autorizzazione rilasciata in sede di riesame non eccede l’oggetto del giudizio. Resta invece impregiudicata la questione della possibilità di autorizzare classi collaterali nei prossimi anni scolastici, che esorbita dai limiti del presente giudizio.
Quanto alla questione centrale – la natura perentoria o meno del termine del 31 luglio per la presentazione dell’istanza – il Collegio la ritiene assorbita dalla declaratoria di cessazione. Le incertezze sul punto giustificano tuttavia la compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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