Trattamento di quiescenza ANAC e regolamentazione unilaterale in attesa dell’accordo sindacale (Cons. Stato n. 2568 del 27.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In mancanza dell’accordo sindacale prescritto dall’art. 57 del Regolamento sull’ordinamento giuridico ed economico del personale, l’Autorità amministrativa indipendente può adottare in via provvisoria e unilaterale la disciplina del trattamento di quiescenza, purché abbia esperito le trattative e il vuoto regolamentare pregiudichi la funzionalità dell’azione amministrativa. Il principio, espresso dall’art. 40, comma 3-ter, d.lgs. n. 165/2001, costituisce attuazione diretta dell’art. 97 Cost. e opera anche per i rapporti non contrattualizzati, non essendo tollerabili lacune nella regolazione dei rapporti conseguenti al mancato raggiungimento dell’intesa. Il rinvio ai criteri fissati per l’AGCM non impone alcuna parificazione automatica dei trattamenti, dovendo l’Autorità tener conto delle proprie specifiche esigenze funzionali e organizzative.

Il Fatto

I ricorrenti sono dipendenti dell’ANAC in servizio alla data del 7 aprile 2020, già assunti in regime di TFS o transitati per mobilità nel ruolo dell’Autorità. Essi beneficiavano del regime transitorio di quiescenza disciplinato dalla delibera ANAC n. 87 del 29 gennaio 2020.

La successiva delibera ANAC n. 599 del 30 dicembre 2024 ha modificato quel regime, prevedendo un diritto di opzione tra indennità di fine rapporto e trattamento di fine rapporto integrato da fondo di previdenza complementare. I dipendenti hanno impugnato la delibera davanti al TAR Lazio, che ha respinto il ricorso con sentenza n. 13298/2025. Hanno quindi proposto appello, deducendo la violazione dell’art. 57 del Regolamento sul personale e l’illegittimità della disciplina unilaterale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 2, comma 28, legge n. 481/1995, che attribuisce a ciascuna Autorità indipendente il potere regolatorio in tema di organizzazione e trattamento del personale secondo i criteri fissati per l’AGCM. Ricostruisce poi la transizione dell’ANAC al regime delle Autorità indipendenti, culminata nell’art. 52 quater d.l. n. 50/2017, che ha ricondotto il rapporto di lavoro tra quelli non contrattualizzati.

Il punto centrale riguarda l’art. 57 del Regolamento, che subordina la definizione del trattamento di quiescenza a un previo accordo con le organizzazioni sindacali. La Corte ritiene che, in caso di mancata intesa, trovi applicazione il principio espresso dall’art. 40, comma 3-ter, d.lgs. n. 165/2001, sebbene tale decreto non si applichi direttamente all’ANAC: si tratta di norma ricognitiva di principi generali, desumibili direttamente dall’art. 97 Cost., diretti a evitare pregiudizi all’azione amministrativa durante le trattative.

La verifica dell’attività di interlocuzione è decisiva. Il Collegio elenca i molteplici tavoli sindacali succedutisi dal 2019 al 2024, tutti conclusisi senza intesa. Da qui la legittimità della regolamentazione provvisoria e unilaterale, non essendo tollerabili vuoti normativi.

Quanto alla delibera n. 87/2020, la Corte ne esclude la valenza di fonte generale: essa aveva funzione limitata alla determinazione provvisoria dei criteri di accantonamento. Parimenti infondata è la censura di reformatio in peius rispetto all’AGCM, poiché l’autonomia organizzativa dell’ANAC esclude automatismi ed equiparazioni e nessuna norma imponeva le medesime percentuali. Il termine del 30 giugno 2025 per l’esercizio dell’opzione resta legittimo, avendo l’ANAC fornito a ciascun dipendente i prospetti informativi in esecuzione delle ordinanze cautelari. L’appello è dunque rigettato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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