Concessione demaniale marittima e tardività della domanda concorrente: difetto di legittimazione ad agire dell’operatore che non ha partecipato validamente alla procedura (TAR Sardegna n. 932 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concessioni demaniali marittime, l’operatore economico che intenda contestare la procedura di rinnovo, ampliamento e subingresso di un titolo concessorio in favore del concessionario uscente deve aver validamente partecipato alla procedura stessa, presentando un’eventuale domanda in concorrenza nel termine perentorio indicato nell’avviso pubblico. La presentazione tardiva della domanda concorrente, successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso, priva l’istante della legittimazione ad agire, non configurandosi in capo allo stesso una posizione differenziata e qualificata rispetto al quisque de populo, né una lesione della propria sfera giuridica. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso avverso gli atti della procedura e l’esito della stessa.
Il Fatto
L’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna pubblicava l’avviso di rinnovo, con ampliamento e contestuale subingresso, di una licenza di concessione demaniale marittima per la gestione di un distributore di carburanti per uso nautico, indicendo la presentazione di eventuali domande in concorrenza entro trenta giorni dalla pubblicazione. La società ricorrente presentava la propria domanda il giorno successivo alla scadenza del termine e, all’esito dell’archiviazione per tardività della stessa, impugnava gli atti della procedura, i provvedimenti di nomina della commissione giudicatrice e i verbali di gara, fino all’aggiudicazione definitiva, chiedendo la riammissione e l’esclusione del concessionario uscente.
L’istanza cautelare veniva respinta dal Tribunale e, in appello, dal Consiglio di Stato, che rilevavano la mancata osservanza del termine di presentazione della domanda concorrente.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna ha dichiarato il ricorso e i motivi aggiunti inammissibili, rilevando il difetto di una posizione giuridica differenziata e qualificata in capo alla ricorrente. L’avviso pubblico, pubblicato il 5 agosto 2025, assegnava univocamente il termine di trenta giorni per la presentazione di osservazioni, opposizioni e domande in concorrenza, con scadenza al 4 settembre 2025. La domanda della ricorrente, depositata il 5 settembre 2025, risultava pertanto tardiva.
Il Collegio ha evidenziato che la ricorrente aveva erroneamente fatto affidamento sul diverso termine indicato nella pagina web dell’Autorità, riferibile però alla sola scadenza del periodo di visibilità dell’avviso sul portale, e non al termine per la presentazione delle istanze. Tale conclusione si imponeva in quanto il termine andava individuato con il diligente calcolo dei trenta giorni decorrenti dalla pubblicazione, come prescritto dall’avviso.
Non essendo la ricorrente validamente partecipante alla procedura, la Corte ha escluso la sua legittimazione a dolersi degli atti impugnati e dell’esito del rinnovo, non potendosi affermare la lesione della sua sfera giuridica. Nel merito, il Collegio ha comunque osservato l’assenza di una norma che sancisca l’inammissibilità della domanda congiunta di rinnovo, ampliamento e subentro, la correttezza dell’archiviazione della domanda concorrente per tardività e l’insussistenza dell’obbligo di comunicazione individuale degli atti procedimentali, comunque pubblicati sul sito dell’Autorità. Le spese di lite sono state compensate in ragione della particolarità della fattispecie.
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Nota della Redazione
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