Rimborso endoprotesi: la revisione retroattiva del criterio impone il contraddittorio (TAR Lombardia n. 2267 del 19.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La delibera regionale che modifica il criterio di rimborso delle endoprotesi impiantate in regime di ricovero, rideterminando in diminuzione i rimborsi riferiti agli esercizi pregressi, produce un pregiudizio sostanziale per le strutture accreditate e a contratto e richiede perciò la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990. L’omessa attivazione del contraddittorio non costituisce vizio meramente formale, ma assume valenza sostanziale quando l’apporto partecipativo dell’interessato avrebbe potuto condurre a un esito diverso. Il provvedimento che incide retroattivamente su un sistema di remunerazione consolidato è annullato, con assorbimento delle ulteriori censure.
Il Fatto
La società ricorrente, ente accreditato e a contratto con il Servizio sanitario regionale, ha impugnato la D.G.R. n. XI/3245 del 16 giugno 2020, con cui la Regione Lombardia ha ridisciplinato il rimborso degli interventi chirurgici comportanti l’impianto di una endoprotesi. Nel regime applicato fino al 2018 la remunerazione aggiuntiva al D.R.G. era calcolata come percentuale del costo medio rilevato, determinato sulla base dei flussi di rendicontazione trasmessi dalle strutture.
La nuova delibera ha escluso dal calcolo gli sconti ottenuti dalle strutture nell’acquisto delle endoprotesi, imponendo il recupero integrale degli stessi per gli anni 2010-2019, con decorrenza dal 2010 e possibilità di compensazione. La ricorrente ha articolato cinque censure, tra cui la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 per mancata comunicazione di avvio del procedimento. La Regione si è costituita con atto di stile, qualificando le poste in questione come sovvenzioni assimilabili alle funzioni non tariffate.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso, con decisione resa nella modalità semplificata dell’art. 74 cod. proc. amm. Il percorso argomentativo muove dalla constatazione che la delibera impugnata introduce una variazione del criterio di rimborso: per gli interventi realizzati tra il 2010 e il 2019 non vengono più considerati, nel sistema di remunerazione, gli sconti di cui le strutture hanno beneficiato nell’acquisto delle endoprotesi.
Il Tribunale ha qualificato tale intervento come modifica retroattiva del sistema applicato negli anni precedenti. Da qui la conseguenza processuale e sostanziale: una simile variazione necessitava di una fase di contraddittorio in sede procedimentale. La delibera, invece, è stata adottata senza alcuna comunicazione di avvio.
Il Collegio ha quindi accolto il primo motivo. La delibera determina un pregiudizio evidente e grave per le società titolari e gestori di strutture sanitarie accreditate e a contratto con il SSN, implicando una rideterminazione in diminuzione dei rimborsi per le protesi impiantate negli esercizi 2010-2019, con integrale recupero degli importi di sconto ottenuti.
Di particolare rilievo la precisazione sulla natura del vizio. Non si tratta di vizio meramente procedimentale, ma di un vizio che assume valenza propriamente sostanziale. La ricorrente, nella prospettazione sottesa alle ulteriori doglianze, ha offerto elementi idonei a fare quantomeno dubitare che il contributo partecipativo avrebbe potuto condurre a un differente esito provvedimentale. Il Tribunale ha così valorizzato la dimensione sostanziale della partecipazione, superando la logica della mera irregolarità formale.
Il ricorso è stato accolto, con assorbimento delle ulteriori censure e annullamento della delibera impugnata. Le spese sono state compensate per la natura della controversia e la novità della questione affrontata.
Nota della Redazione
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