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Cellulari in carcere: è reato introdurli per un detenuto anche senza scheda SIM (Cass. pen. Sez. VI n. 14887 del 24.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di cui all’art. 391-ter cod. pen. la condotta di chi introduce in un istituto penitenziario un apparecchio telefonico mobile privo della scheda SIM, onde renderlo disponibile a persona detenuta. (Rv. 289760-01)

Il Fatto

Un avvocato, entrato in una casa circondariale per conferire con un proprio assistito, veniva sorpreso dalla polizia penitenziaria con tre telefoni cellulari, tutti muniti di cavi di ricarica, non dichiarati all’ingresso. Veniva arrestato per il reato di cui all’art. 391-ter, comma 2, cod. pen. (accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di detenuti, nella forma aggravata per chi esercita la professione forense).

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Viterbo non convalidava l’arresto e rigettava la richiesta di misura cautelare. Richiamando la sentenza di legittimità n. 25746 del 2025, riteneva che i tre apparecchi, privi di SIM, non fossero idonei a comunicare e che il fatto fosse penalmente irrilevante, anche perché non era stato accertato se il detenuto disponesse di una scheda da inserire. Il Pubblico Ministero ricorreva per cassazione, contestando quel principio: la legge fa riferimento all’idoneità del dispositivo in sé, non alla presenza di complementi operativi ulteriori.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione dichiara ammissibile il ricorso, che attiene al titolo di reato e non a vizi di motivazione, e lo accoglie. L’art. 391-ter cod. pen., introdotto dal d.l. n. 130 del 2020, punisce chi procura a un detenuto “un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni”, ne consente l’uso indebito o lo introduce in carcere per renderlo disponibile a un detenuto. Il bene tutelato è l’effettività della pena detentiva e della custodia cautelare (Sez. 6, n. 42941 del 2024, Rv. 287262), e la disgiuntiva “o” rende punibile la condotta anche se il detenuto non ha usato il dispositivo.

La Corte ripercorre i precedenti: la sentenza n. 42941 del 2024 aveva escluso dall’oggetto del reato la sola scheda SIM, accessorio inseribile in più dispositivi e non indispensabile per comunicare; la sentenza n. 25746 del 2025 (Rv. 288187) aveva invece escluso il reato per un telefono privo di SIM e batteria, ritenendo l’idoneità alla comunicazione requisito necessario; altre decisioni hanno ritenuto configurabile il reato per un cellulare senza batteria e SIM (Sez. 7, ord. n. 22243 del 2025) e per un telefono privo del cavo di alimentazione (Sez. 6, n. 4819 del 2026, Rv. 289329).

Il Collegio ritiene che il giudizio di conformità al tipo debba attenersi strettamente alla fattispecie: la sola SIM resta estranea al reato, ma non si può pretendere la compresenza degli accessori (SIM, batteria, cavo). La disgiuntiva tra “apparecchio telefonico” e “altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni” mostra che l’idoneità è caratteristica richiesta solo per i secondi, essendo il telefono strumento comunicativo per sua natura; la norma non richiede l’immediata capacità operativa dell’apparecchio, perché la messa in pericolo del bene protetto prescinde dalla contestuale capacità di connessione, essendo l’uso una condotta distinta. Diversa è la questione dell’intrinseca idoneità (esclusa in caso di rottura o difetto dell’hardware), che attiene all’offensività in concreto e spetta al giudice di merito. Del resto, gli smartphone comunicano anche senza SIM fisica, tramite e-SIM, bluetooth o reti Wi-Fi disponibili anche involontariamente all’interno dell’istituto.

Il principio affermato è che integra il delitto ex art. 391-ter cod. pen. l’introduzione in carcere di un telefono cellulare, anche privo di SIM, per renderlo disponibile a un detenuto. Nel caso concreto i tre apparecchi erano completi e muniti di cavi di ricarica: la mancanza della SIM è irrilevante, a prescindere dalla verifica sulla disponibilità di una scheda da parte del detenuto. L’addebito provvisorio, valutato ex ante, sussisteva e l’arresto era legittimo: l’ordinanza è stata annullata senza rinvio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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