Stabilizzazione S.S.N. preclusa a chi ha già un rapporto a tempo indeterminato (Cons. Stato n. 7240 del 01.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La procedura di stabilizzazione del personale degli enti del Servizio Sanitario Nazionale disciplinata dall’art. 1, comma 268, lett. b), legge n. 234/2021 presuppone che il soggetto da stabilizzare sia titolare, attuale o pregresso, di un rapporto di lavoro a tempo determinato e non versi in una condizione di precarietà già superata. Il carattere speciale della norma rispetto all’art. 20 d.lgs. n. 75/2017 non consente di derogare a tale presupposto: i tratti di specialità restano limitati a quelli espressamente previsti, come la minore durata del servizio richiesto. È pertanto legittima l’esclusione dalla procedura di chi sia già titolare di un contratto a tempo indeterminato presso la P.A., anche se in qualifica o profilo diverso da quello oggetto della stabilizzazione. La finalità di rafforzamento strutturale dei servizi sanitari si combina con quella di superamento del precariato, non la sostituisce.

Il Fatto

I ricorrenti sono dipendenti a tempo indeterminato presso Aziende del Servizio Sanitario Regionale della Sardegna nel profilo di collaboratore amministrativo e, al contempo, titolari di incarichi di dirigente amministrativo a tempo determinato conferiti all’esito di una selezione per titoli e colloquio. Maturavano un’anzianità superiore a diciotto mesi nella qualifica dirigenziale.

Alcune Aziende chiedevano ad A.R.E.S. Sardegna l’avvio delle procedure di stabilizzazione ai sensi dell’art. 1, comma 268, lett. b), legge n. 234/2021. Una nota del Direttore di A.R.E.S., sulla base di un parere della Funzione Pubblica, escludeva dalla ricognizione quanti fossero titolari anche di un contratto a tempo indeterminato in diverso comparto. Seguivano due note della Direzione Generale della Regione che respingevano le richieste. Il TAR Sardegna respingeva le censure; da qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua la quaestio iuris nella conformità al dato normativo dell’esclusione dalle procedure di coloro che siano titolari di un rapporto a tempo indeterminato presso la P.A. in qualifica inferiore o diversa. Richiama la formulazione dell’art. 1, comma 268, lett. b), legge n. 234/2021 e dell’art. 4, comma 9-septiesdecies, d.l. n. 198/2022, convertito con legge n. 14/2023.

La Corte osserva che la mancata previsione testuale di un requisito non ne implica l’irrilevanza, se la sua necessità si desume senza margini di dubbio dal complessivo dettato e dalla ratio. La disposizione delinea un canale privilegiato ed eccezionale, derogatorio rispetto al concorso pubblico, a favore di soggetti legati da rapporti a tempo determinato e quindi intrinsecamente precari. Tale presupposto soggettivo non richiede corrispondenza tipologica tra il rapporto a termine e quello a tempo indeterminato, ma non viene meno quando l’interessato abbia già conseguito aliunde una posizione stabile presso il Servizio Sanitario.

La Corte ritiene che le norme non tutelino l’interesse a un posto stabile professionalmente conforme a quello occupato, bensì l’interesse a uscire dall’incertezza della precarietà. Ammettere chi è già stabilizzato trasformerebbe la procedura in strumento di miglioramento o diversificazione della posizione lavorativa, finalità non tipizzata.

Quanto alla specialità rispetto all’art. 20 d.lgs. n. 75/2017, il Collegio non la nega, ma la circoscrive ai tratti espressamente previsti, restando applicabili i profili regolativi generali non derogati, tra cui il carattere precario del rapporto. La finalità di rafforzamento dei servizi sanitari e di valorizzazione della professionalità acquisita durante l’emergenza si combina con quella di superamento del precariato, senza escluderla. L’argomento della prassi seguita in altre Regioni non persuade: resta più forte l’esigenza di non assimilare chi è privo di rapporto stabile e chi aspira solo a una qualifica superiore.

L’appello è quindi respinto, con compensazione delle spese in ragione della novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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