Divieto prefettizio di detenzione armi e conflittualità tra vicini (TAR Puglia n. 321 del 27.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazioni di polizia per la detenzione e il porto d’armi, il giudizio di non affidabilità può fondarsi su fatti estranei alla gestione delle armi che rivelino una condotta non conforme alle regole di civile convivenza. Non occorre un giudizio di pericolosità sociale né una condanna penale: è sufficiente un’erosione anche minima dell’affidabilità del soggetto. La discrezionalità dell’Autorità di Pubblica Sicurezza è ampia e il sindacato del giudice amministrativo resta nei limiti del travisamento dei fatti e della manifesta illogicità. Il provvedimento che vieta la detenzione delle armi a chi abbia assunto condotte violente nel corso di litigi è ragionevole, perché mira a prevenire che situazioni di conflittualità degenerino.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava il decreto con cui il Vice Prefetto Vicario, ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S. n. 773/1931, gli aveva vietato di detenere armi, munizioni e materie esplodenti di qualsiasi specie. Il provvedimento era stato adottato sulla base di una nota del Comando Provinciale dei Carabinieri, che riferiva di un diverbio per futili motivi con un vicino di casa, nel corso del quale il ricorrente avrebbe proferito frasi minacciose.

Il ricorrente deduceva il difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che l’Autorità prefettizia avesse basato il giudizio prognostico sulle sole affermazioni del denunciante, senza valutare le sue dichiarazioni e la sua complessiva personalità. Esponeva inoltre di essere stato prosciolto in sede penale per intervenuta remissione di querela.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’art. 11 del R.D. n. 773/1931, che consente di negare le autorizzazioni di polizia a chi non possa provare la propria buona condotta. Ricorda che il possesso dei mezzi di offesa assume connotazioni concessorie e che l’autorizzazione postula una condotta di vita improntata alla piena osservanza delle norme penali e delle regole di civile convivenza.

Secondo la giurisprudenza richiamata, tra cui Cons. Stato, Sez. III, n. 1270 dell’11 marzo 2015 e Cons. Stato, Sez. III, n. 5398 del 14 ottobre 2014, il giudizio di non affidabilità è giustificabile anche in situazioni non sfociate in condanne o misure di pubblica sicurezza. La Pubblica Amministrazione può valutare fatti estranei alla gestione delle armi, non occorrendo un giudizio di pericolosità sociale.

Sul piano del sindacato, il Tribunale ribadisce che spetta all’Amministrazione un’ampia discrezionalità e che al giudice amministrativo non compete sostituirsi ad essa nel valutare l’affidabilità, ma solo verificare il travisamento dei fatti o la manifesta illogicità. La motivazione è censurabile solo se del tutto mancante o manifestamente illogica.

Applicando tali coordinate, il Collegio ritiene il provvedimento esente dai vizi prospettati. La nota dei Carabinieri richiamata per relationem documenta un episodio di grave conflittualità tra vicini, con minacce proferite in un contesto di alterazione emotiva. È ragionevole prevenire che tali situazioni degenerino, vietando la detenzione delle armi a chi abbia assunto condotte violente nel corso di litigi.

Il Tribunale precisa che non rileva l’esito del giudizio penale conclusosi con remissione di querela: si tratta di pronuncia intervenuta tre anni dopo il provvedimento, e la remissione non elimina né smentisce i fatti storici. Esclude inoltre che l’Autorità di P.S. debba procedere a una valutazione complessiva della personalità del detentore. Il ricorso è pertanto respinto, con integrale compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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