Divieto di detenzione armi fondato su fatti non provati e atti inaccessibili (TAR Marche n. 479 del 09.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento prefettizio di divieto di detenzione di armi è illegittimo per difetto di motivazione quando si fonda su fatti sforniti di prova e su atti non resi accessibili al destinatario né prodotti in giudizio. L’amministrazione non può fondare la misura di polizia di sicurezza su una segnalazione ex art. 75 d.P.R. n. 309/1990 della quale manchino la relazione di servizio, il verbale di sequestro e gli atti del procedimento di ammonimento. La mancata ostensione degli atti su cui si basa il procedimento integra violazione del diritto di difesa e del contraddittorio procedimentale. Il giudice amministrativo annulla l’atto privo di adeguata motivazione, assorbendo le ulteriori censure per economia processuale.
Il Fatto
La Prefettura di Macerata adottava il divieto di detenzione di armi e materiali esplodenti, notificato nel novembre 2013, sul presupposto di una segnalazione dei Carabinieri secondo cui il destinatario sarebbe stato in precedenza segnalato ex art. 75 d.P.R. n. 309/1990 per uso personale di stupefacenti. Il procedimento era avviato con comunicazione del giugno 2013, senza che l’interessato potesse accedere agli atti posti a fondamento della misura.
Il ricorrente impugnava l’atto davanti al TAR Marche, deducendo la mancata audizione, la violazione dei termini procedimentali, il lungo lasso di tempo tra i fatti e il provvedimento, il riferimento a un distinto atto di revoca del porto d’armi ancora sub iudice e la difformità tra responsabile del procedimento e funzionario incaricato dell’audizione. L’istanza cautelare era rigettata per difetto di periculum in mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso ritenendo fondato il primo motivo. Il provvedimento gravato si basa su atti non resi accessibili al ricorrente e neppure depositati nel giudizio. La conditio sine qua non causale dell’atto è individuata in un fatto del 24 agosto 2012, quando una pattuglia avrebbe asseritamente trovato il ricorrente in possesso di marijuana; da qui sarebbe seguita la segnalazione alla Prefettura ex art. 75 d.P.R. n. 309/1990 e l’ammonimento.
Tali fatti, secondo il Tribunale, sono completamente sprovvisti di prova. Mancano del tutto in atti la relazione di servizio della pattuglia operante, il verbale di sequestro dello stupefacente, le informazioni sulla tipologia di sostanza, il quantitativo lordo e la concentrazione di principio attivo, nonché gli atti del procedimento di ammonimento ex art. 75 d.P.R. n. 309/1990.
Il ricorrente contesta la versione dell’amministrazione, affermando di tenere in mano, senza fumarla, una “canna” spenta, e che la segnalazione non ebbe seguito. Il Collegio non risolve il conflitto fattuale, ma rileva che l’atto amministrativo si basa su fatti non dimostrati e pertanto si palesa privo di adeguata motivazione.
L’accoglimento del primo motivo comporta l’annullamento del provvedimento, con assorbimento degli ulteriori motivi per economia processuale. Le spese sono compensate per le circostanze di causa.
Nota della Redazione
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