Modifiche radioelettriche degli impianti e procedura semplificata ex art. 87-ter (TAR Marche n. 477 del 09.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 87-ter del d.lgs. n. 259/2003, nella versione applicabile ratione temporis, si applica anche agli interventi su impianti già provvisti di titolo abilitativo che comportino un mutamento delle caratteristiche radioelettriche, e non soltanto alle modifiche dimensionali. La procedura semplificata richiede il rispetto dei limiti di aumento di altezza e di superficie della sagoma e l’autocertificazione descrittiva del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all’art. 87. È illegittimo il provvedimento comunale che escluda in astratto l’applicabilità della norma alle variazioni delle emissioni. La successiva modifica introdotta dall’art. 38, comma 1, lettera b), del d.l. n. 76/2020, convertito con la legge n. 120/2020, ha natura interpretativa e conferma la portata originaria della disposizione.

Il Fatto

La società di telefonia ha chiesto di intervenire su quattro stazioni radio base preesistenti e regolarmente autorizzate, site nel territorio comunale, per apportare modifiche programmate senza opere edili, ritenute rientranti nei limiti dell’art. 87-ter del d.lgs. n. 259/2003. Il Comune ha respinto le istanze relative alle pratiche SUAP interessate, affermando l’inapplicabilità della disposizione alle modifiche delle caratteristiche trasmissive dell’impianto. Secondo l’amministrazione, la norma riguarderebbe le sole modifiche dimensionali di impianti il cui impatto radioelettrico è già stato valutato dall’organismo competente.

La società ha impugnato i provvedimenti e gli atti presupposti davanti al TAR Marche, deducendo l’applicabilità della norma, il difetto di motivazione e la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 per mancata comunicazione di avvio del procedimento. Il Comune si è costituito resistendo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha accolto il ricorso, rilevando che la giurisprudenza, consolidatasi dopo la notifica del ricorso, ha chiarito come non sia di per sé esclusa l’applicazione dell’art. 87-ter agli interventi che comportino un mutamento delle emissioni elettromagnetiche. La questione interpretativa centrale riguarda dunque l’ambito oggettivo della procedura semplificata.

Il TAR ha richiamato la lettera della norma, che richiede tre condizioni: aumenti di altezza non superiori a un metro, aumenti di superficie della sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati e autocertificazione descrittiva del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all’art. 87. Il rispetto di tali requisiti è sufficiente perché l’intervento rientri nella disciplina semplificata.

Il Collegio ha aderito all’orientamento del Cons. Stato Sez. VI n. 3545 del 2023, secondo cui non sarebbe logico riservare l’effetto acceleratorio alle sole modifiche geometriche o strutturali, le quali comportano sempre una variazione delle caratteristiche di emissione. Attendere il parere dell’autorità preposta vanificherebbe la finalità della norma. La tutela dei limiti è assicurata dalla rappresentazione autocertificata del gestore sul rispetto sostanziale delle variazioni radioelettriche.

Nel caso concreto non era contestata la presenza dell’autocertificazione né degli altri requisiti. I provvedimenti impugnati si fondavano quindi su un’errata interpretazione della normativa, escludendo in astratto l’applicabilità della procedura. Il TAR ha inoltre osservato che la modifica introdotta dall’art. 38, comma 1, lettera b), del d.l. n. 76/2020 ha solo confermato ciò che il testo letterale e la ratio della norma lasciavano già intendere.

Accolto il primo motivo, assorbite le ulteriori censure, il Collegio ha annullato gli atti impugnati. La novità della questione al momento della notifica ha giustificato la compensazione delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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