Sostegno zootecnia biologica: disponibilità continuativa delle superfici e decadenza dai benefici (TAR Sicilia n. 2189 del 09.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di sostegno alla zootecnia biologica, la disponibilità continuativa di tutte le superfici oggetto dell’impegno per l’intera durata del sostegno costituisce condizione di ammissibilità della domanda, anche per le superfici richieste non a premio. Il carico di bestiame va calcolato sulla sola superficie agricola utile di cui l’azienda abbia avuto la giuridica disponibilità nei modi e per la durata previsti dal bando; le superfici non disponibili vanno escluse dal computo. Le concessioni demaniali annuali sono idonee allo scopo solo se accompagnate da una formale dichiarazione d’intenti dell’Amministrazione a rinnovarle fino al completamento dell’impegno. Il provvedimento che accerta il vizio genetico del contributo è atto vincolato e non richiede motivazione sull’interesse pubblico, difettando l’affidamento legittimo sulla stabilità del beneficio. Il danno da ritardo non è liquidabile se manca la prova della spettanza del bene della vita.
Il Fatto
Una società agricola partecipava al bando indetto nel 2015 dalla Regione Siciliana per il sostegno alla zootecnia biologica (misura 11, sottomisura 11.2.1), ottenendo l’inserimento in graduatoria. Presentava poi le domande di pagamento per le campagne successive fino al 2021. A seguito di un vizio rilevato dal sistema informatico, l’Ispettorato dell’Agricoltura disponeva l’archiviazione delle domande con provvedimento dell’1.12.2022, sul rilievo della carenza di titolarità continuativa di alcune superfici a pascolo condotte in concessione demaniale. Decurtati quei terreni, il rapporto tra unità di bestiame adulto ed ettaro superava il limite massimo di 2 UBA/Ha prescritto dalle disposizioni attuative approvate con D.D.G. n. 3005 del 20.4.2016.
Il provvedimento veniva impugnato in via gerarchica e confermato dall’Assessorato. La società proponeva allora ricorso al TAR, chiedendo l’annullamento della nota di rigetto e dell’atto ispettoriale, oltre al risarcimento del danno per la tardiva definizione del procedimento. Resisteva la Regione Siciliana.
La Motivazione della Corte
Il collegio ricorda in via preliminare che la decisione di rigetto del ricorso gerarchico ha effetto confermativo e non autonoma lesività: oggetto del giudizio resta il provvedimento originario, tempestivamente impugnato entro il termine decadenziale decorrente dalla conoscenza del rigetto.
Nel merito, il ricorso è infondato. Il giudice richiama l’art. 3.3 delle disposizioni attuative, che impone di dimostrare la disponibilità delle superfici per tutto il periodo dell’impegno in forza di un diritto reale di godimento o di un valido contratto registrato. L’art. 3.7 esige il mantenimento della superficie agricola utile e del carico di bestiame assoggettati al sistema di controllo biologico. Dal combinato disposto si ricava che la disponibilità continuativa riguarda anche le superfici non a premio, non espressamente escluse dal bando, e che il carico di bestiame si calcola sull’intera superficie agricola utile nella giuridica disponibilità dell’azienda, con esclusione delle superfici non disponibili.
Quanto alle concessioni demaniali annuali, il bando consente di comprovarne la disponibilità solo se sorrette da una formale dichiarazione d’intenti dell’Amministrazione competente a rinnovarle fino al completamento dell’impegno. Nel caso concreto la società non ha dimostrato la continuità della detenzione dei fondi, né ha allegato la richiesta dichiarazione d’intenti, il cui onere ricadeva su di essa ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.. Da qui la legittimità dell’atto impugnato, per l’accertata discontinuità del godimento e il conseguente squilibrio del parametro UBA/Ha.
Infondate anche le censure sull’eccessiva durata dell’istruttoria e sull’affidamento. La tutela dell’affidamento legittimo postula un’attribuzione chiara e univoca, scaturente da atto conclusivo del procedimento, e un affidamento incolpevole. Le disposizioni attuative subordinano l’erogazione alle verifiche dell’organismo pagatore: il provvedimento di archiviazione non è esercizio di autotutela, ma atto vincolato che constata la precarietà del contributo. L’interesse al recupero delle erogazioni indebite è in re ipsa, con richiamo all’art. 2033 cod. civ.
La domanda risarcitoria è respinta: difetta il presupposto della comprovata spettanza del bene della vita. La società non ha inoltre provato la colpa dell’Amministrazione, avendo essa stessa riconosciuto che lo strumento informatico si è reso disponibile solo dal 2017 e non avendo sollecitato l’organismo pagatore. Il ricorso è respinto; spese compensate per l’annosità della vicenda, con contributo unificato a carico della ricorrente.
Nota della Redazione
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