Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Molise n. 326 del 10.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario del lavoro, avente ad oggetto il riconoscimento della carta del docente in favore di personale supplente, è azionabile davanti al giudice amministrativo con il rito dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., trattandosi di titolo le cui statuizioni rimaste ineseguite esigono l’adempimento della pubblica amministrazione. A seguito delle modifiche introdotte all’art. 475 cod. proc. civ. dal d.lgs. n. 149/2022, come modificato dalla legge n. 197/2022, per portare ad esecuzione le sentenze del giudice ordinario non è più richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva, essendo sufficiente la copia attestata conforme all’originale. Il giudice amministrativo, accertata l’inottemperanza, ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine perentorio e nomina, per l’ipotesi di perdurante inadempimento, un commissario ad acta individuato ratione muneris nel dirigente generale competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso.

Il Fatto

Un docente precario, titolare di supplenze nell’anno scolastico 2023/2024, aveva ottenuto dal Tribunale di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, il riconoscimento del diritto al beneficio della carta del docente per la somma di € 500,00, oltre interessi o rivalutazione fino all’effettivo soddisfo. Il giudice ordinario aveva fatto proprio l’orientamento della Corte di Cassazione che estende la provvidenza ai docenti supplenti che abbiano svolto servizio fino al 30 giugno o al 31 agosto dell’anno di riferimento.

Passata la sentenza in giudicato, e rimasta ineseguita l’ordinanza di pagamento, il docente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Molise, chiedendo la condanna dell’amministrazione e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto i presupposti dell’azione. Le allegazioni documentali attestano il passaggio in giudicato della sentenza, risultante dall’attestazione resa dal Tribunale di Campobasso in data 17.03.2025. Il ricorso è dunque ammissibile.

Quanto alle formalità del titolo, il TAR rileva che la sentenza era stata notificata in copia conforme all’indirizzo PEC dell’amministrazione. Richiama quindi le modifiche apportate all’art. 475 cod. proc. civ. dal d.lgs. n. 149/2022, come modificato dalla legge n. 197/2022: dal 28 febbraio 2023 non è più necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva, dovendo le sentenze essere rilasciate in copia attestata conforme all’originale. Le modalità di notificazione seguite dalla parte risultano pertanto adeguate alle formalità richieste.

Il giudice amministrativo afferma poi che il titolo azionato, costituito da una sentenza del giudice ordinario del lavoro, rientra tra quelli esperibili con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., previsto proprio per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.

Nel merito il ricorso è fondato: la somma di € 500,00 richiesta a titolo di sorte capitale corrisponde a quella indicata nella sentenza da eseguire. Il TAR ordina quindi al Ministero, ancora inadempiente, di dare esecuzione ai pagamenti non effettuati entro il termine ultimativo di 40 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore.

In conformità alla richiesta della parte, il Collegio nomina fin d’ora un commissario ad acta per l’ipotesi di inottemperanza perdurante, individuato ratione muneris nel Direttore generale del Ministero preposto alla direzione competente per la materia, con facoltà di delega e senza compenso. Il commissario dovrà attivarsi su istanza della parte, in caso di vana scadenza del termine, e provvedere in ulteriori 40 giorni. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico del Ministero, con distrazione in favore dei procuratori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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