Vittime del dovere: contraddittoria la classificazione tabellare dell’infermità (TAR Puglia n. 1498 del 11.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
È illegittimo per eccesso di potere, sotto il profilo della contraddittorietà, il provvedimento con cui la Commissione medica ospedaliera, in sede di revisione della valutazione medico-legale, ascriva un’infermità già classificata alla Tabella A, VIII categoria, in sede di equo indennizzo e di pensione privilegiata, a una diversa tabella, senza chiarire il contrasto con le precedenti determinazioni della stessa Amministrazione. Il giudice amministrativo non può sostituire la valutazione tecnica resa dall’organo medico, ove essa sia congruamente motivata e non inficiata da palese inattendibilità. L’onere di allegare elementi idonei a dimostrare l’incidenza invalidante di una patologia accertata grava sul ricorrente che ne contesti la quantificazione nulla.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente della Marina Militare, aveva partecipato tra il 2001 e il 2005 a missioni all’estero con esposizione a polveri sottili da armamenti all’uranio impoverito. Con decreto del 21.11.2016 il Ministero della Difesa gli riconosceva lo status di soggetto equiparato alle vittime del dovere. Con decreto del 6.6.2023 venivano riconosciute come dipendenti da causa di servizio due infermità: un melanoma della gamba sinistra e un’intossicazione da metalli pesanti.
Con verbale del 22.9.2023 la C.M.O. di Taranto attribuiva alla prima patologia un’invalidità dell’11% e alla seconda lo 0%. Il ricorrente chiedeva la revisione di tali percentuali; la richiesta veniva respinta con la nota del 16.1.2024, impugnata unitamente alla nota del 26.9.2023. Il Ministero si costituiva con atto di mero rito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo delle provvidenze in favore delle vittime del dovere, richiamando l’art. 1, commi 562 e seguenti, della legge n. 266/2005 e il D.P.R. n. 243/2006. Sul piano dei criteri di quantificazione richiama il principio delle Sezioni Unite n. 6214/2022, secondo cui i benefici devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, quantificata con i criteri medico-legali degli artt. 3 e 4 del D.P.R. n. 181/2009.
Sul primo motivo il Collegio condivide le censure. Il verbale del 20.9.2017 aveva ascritto la patologia neoplastica alla Tabella A, VIII categoria, tanto ai fini dell’equo indennizzo quanto della pensione privilegiata, specificandone la non suscettibilità di miglioramento, e la conclusione era stata recepita dal decreto ministeriale del 6.6.2023. Il successivo verbale del 22.9.2023, nel richiamare gli artt. 3 e 4 del D.P.R. n. 181/2009, aveva invece ricondotto la stessa infermità alla Tabella B.
Tale discrasia, su cui il Ministero nulla ha osservato neppure in sede di relazione a chiarimenti, integra un vizio di eccesso di potere per contraddittorietà tra provvedimenti della medesima Amministrazione. Ne consegue l’annullamento in parte qua degli atti impugnati, con salvezza della riedizione del potere.
Quanto all’intossicazione da metalli pesanti, il giudizio della Commissione è rimasto invariato in tutti i verbali. Il ricorrente si è limitato ad affermare la sussistenza del rapporto causale e uno stato di malessere quotidiano, senza indicare parametri idonei a dimostrare l’incidenza invalidante né produrre una valutazione medico-legale in senso contrario. La documentazione prova la sussistenza dell’infermità e la sua possibile genesi professionale, non l’inattendibilità della valutazione tecnica. Su questo punto il ricorso è quindi rigettato, ferma la condanna del Ministero alle spese, liquidate in euro 1.500,00.
Nota della Redazione
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