Estinzione del payback dispositivi medici e improcedibilità del ricorso (TAR Lazio n. 13311 del 21.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di cessata materia del contendere richiesta dal ricorrente, in ragione dell’avvenuto pagamento della somma dovuta, non è sufficiente, in assenza dell’atto di accertamento dell’amministrazione, a determinare l’estinzione del giudizio. Il pagamento integrale della quota di ripiano, pur estinguendo l’obbligazione, configura una sopravvenuta carenza di interesse alla definizione nel merito del ricorso, con conseguente dichiarazione di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. In tale evenienza, sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite, con contributo unificato a carico della parte ricorrente.

Il Fatto

La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, impugnava la Determinazione regionale che individuava la quota di ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, nonché i relativi allegati e il decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto. Con motivi aggiunti, la società estendeva l’impugnazione al successivo decreto che aggiornava gli importi dovuti dalle aziende fornitrici.

Nel corso del giudizio, la ricorrente depositava atto con cui chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere, avendo provveduto al pagamento della somma corrispondente alla quota del 25 per cento dell’importo previsto, con conseguente estinzione dell’obbligazione di rimborso per gli anni indicati.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale rileva che la richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere non può trovare accoglimento in quanto, sebbene risulti prodotto il bonifico a favore dell’amministrazione regionale, non è stato prodotto l’atto di accertamento dell’avvenuto versamento di quanto dovuto.

In considerazione delle peculiarità della vicenda, il Collegio ritiene che dal versamento effettuato possa ragionevolmente desumersi la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del ricorso nel merito, richiamando il precedente di cui a TAR Lazio, n. 3427 del 2026.

Conseguentemente, il ricorso è dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., disposizione che codifica l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.

Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne dispone la compensazione, ravvisando giustificati motivi, con contributo unificato a carico della parte ricorrente. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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