Divieto prefettizio di detenzione armi e valutazione discrezionale dell’affidabilità (TAR Calabria n. 1639 del 14.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio circa l’affidabilità del soggetto ai fini della detenzione di armi, munizioni ed esplosivi costituisce espressione di discrezionalità amministrativa e non è sindacabile nel merito dal giudice amministrativo, se non ab externo per illogicità o irragionevolezza. All’autorità prefettizia è riconosciuto un ampio margine valutativo sui presupposti del rilascio o del mantenimento del titolo di polizia. Non è necessario che il comportamento da cui emerge il presupposto dell’atto negativo sia acclarato nella sua rilevanza penale: è sufficiente l’autonoma valutazione del fatto storico da parte dell’amministrazione. L’archiviazione disposta dal g.i.p. non preclude quindi al Prefetto la valutazione del medesimo fatto. La prognosi di rischio di abuso, se motivata e coerente, resiste al sindacato giurisdizionale. Il divieto di detenzione ex art. 39 R.D. n. 773/1931 è adottabile anche con motivazione semplificata sulle esigenze di celerità, in deroga all’avviso di avvio del procedimento.
Il Fatto
Il ricorrente agisce per l’annullamento del decreto con cui il Prefetto di Vibo Valentia ha disposto il divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi. La determinazione si fonda su una serie di precedenti dell’esponente per il reato di -OMISSIS-, nonché su una querela sporta nei suoi confronti in data -OMISSIS-.
Il ricorrente, che si dichiara incensurato, deduce violazione del R.D. n. 773/1931, eccesso di potere e lesione delle garanzie procedimentali. Lamenta in particolare l’assenza di una prognosi sul pericolo di abuso e la risalenza dei fatti posti a base del provvedimento. Resiste la Prefettura, che chiede il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta congiuntamente le doglianze e le disattende. Il quadro normativo di riferimento è quello degli artt. 11 e 39 R.D. n. 773/1931: la prima disposizione consente la revoca delle autorizzazioni quando vengono a mancare le condizioni o sopraggiungono circostanze che avrebbero imposto il diniego; la seconda attribuisce al Prefetto la facoltà di vietare la detenzione delle armi alle persone ritenute capaci di abusarne.
Da tali precetti il Tribunale ricava che il giudizio sull’affidabilità del singolo è espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile nel merito se non ab externo a fronte di un apprezzamento illogico e irragionevole. All’autorità procedente spetta un ampio margine di valutazione sui presupposti del possesso di armi.
Il Collegio precisa, richiamando Consiglio di Stato n. 3819 del 2021 e TAR Campania n. 137 del 2021, che non è necessario che il comportamento da cui emerge il presupposto dell’atto negativo sia acclarato nella sua rilevanza penale. Basta l’autonoma valutazione del comportamento da parte dell’amministrazione per prevenire effetti negativi per la sicurezza pubblica. È sufficiente che dai fatti oggetto di indagine emerga, anche per meri indizi, l’assenza della perfetta sicurezza circa il buon uso delle armi, senza necessità di istruttoria aggiuntiva sulla pericolosità sociale.
Applicando tali coordinate, il compendio posto a base della determinazione resiste ai rilievi. La valutazione del Prefetto è ragionevole e coerente rispetto alle condotte attribuite al ricorrente. In particolare, l’archiviazione disposta dal g.i.p. non preclude all’autorità amministrativa una valutazione sul fatto storico, mentre la prognosi di rischio risulta motivata e adeguata, anche considerando le reiterate tensioni tra i soggetti coinvolti.
Il Tribunale ritiene preminente l’esigenza di tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza rispetto all’interesse individuale alla detenzione dell’arma. Quanto all’omesso avviso di avvio del procedimento, la doglianza è disattesa: le ragioni di celerità e la necessità di revocare immediatamente il titolo di polizia giustificano l’omissione ai sensi dell’art. 7, comma 1, L. n. 241/1990, come già affermato da TAR Calabria n. 1163 del 2025. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese di euro 2.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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