Interdittiva antimafia e impresa di famiglia: irrilevante il concorso esterno (TAR Sicilia n. 2313 del 25.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il pericolo di infiltrazione mafiosa che giustifica l’interdittiva antimafia non richiede la certezza tipica dell’accertamento penale, ma si fonda su un giudizio induttivo di tipo probabilistico, sostenuto da indizi gravi, precisi e concordanti, idonei a far ritenere più probabile che non il condizionamento criminale. I legami familiari e gli intrecci societari assumono rilievo quando lasciano ritenere che l’impresa abbia una conduzione collettiva e una regia familiare, di diritto o di fatto. È irrilevante che l’imputazione a carico dei congiunti riguardi il concorso esterno e non la partecipazione all’associazione mafiosa, essendo comunque sufficiente a prospettare il pericolo di influenza della criminalità organizzata. Non ricorre l’agevolazione occasionale, con conseguente inapplicabilità delle misure di collaborazione preventiva, allorché le relazioni di cointeressenza appaiano di carattere strutturale.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava l’informazione antimafia interdittiva emessa dalla Prefettura, con cui l’amministrazione l’aveva esclusa dal novero degli operatori economici affidabili. A fondamento del provvedimento stavano l’imputazione del padre dell’amministratrice per concorso esterno in associazione mafiosa, la condanna della stessa amministratrice per bancarotta fraudolenta in relazione a diversa società e la vicenda di un’altra azienda del gruppo, destinataria di misura di prevenzione collaborativa poi sfociata nell’interdittiva.

La ricorrente deduceva travisamento dei fatti, carenza di motivazione e di istruttoria, irragionevolezza e difetto di attualità del rischio. Sosteneva l’estraneità dell’amministratrice alle vicende penali del padre, la trasparenza della gestione, la risalenza dei fatti contestati e la natura meramente occasionale dell’eventuale agevolazione, invocando l’applicazione dell’art. 94 bis del d.lgs. n. 159/2011. L’istanza cautelare era stata respinta e il ricorso giungeva alla pubblica udienza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione dell’impresa come impresa di famiglia, circostanza ammessa dalla stessa difesa. Da qui il giudice trae la non irragionevolezza di una continuità tra l’attività dei fratelli e quella della società odierna ricorrente, ulteriormente accreditata dal reticolo di legami familiari e dai precedenti penali.

Assume rilievo centrale la figura dell’amministratrice unica, condannata per bancarotta fraudolenta e indicata nella sentenza penale come “probabile prestanome”. A ciò si aggiungono le cariche sociali incrociate all’interno del gruppo e la circostanza che altra società facente capo alla famiglia, destinataria di prevenzione collaborativa, non aveva attuato le misure di risanamento indicate dalla Prefettura, con conseguente interdittiva.

Su questo quadro il TAR ritiene non illogica la tesi della Prefettura secondo cui l’impresa appare riconducibile a un soggetto controindicato. Il giudice richiama l’orientamento consolidato — Consiglio di Stato, sez. III, n. 758 del 2019 — secondo cui il pericolo va valutato con ragionamento induttivo e prognosi di attendibile verosimiglianza. Applicando tale criterio, gli elementi indiziari, pur più sfumati di quelli richiesti in sede penale, risultano sufficienti.

Quanto ai legami familiari, il Collegio ne afferma la rilevanza quando lascino ritenere una conduzione collettiva e una regia familiare, richiamando Consiglio di Stato, sez. III, n. 7151 del 2018. La difesa della ricorrente, nel qualificare l’azienda come “gioiello” del patrimonio familiare e nel descrivere una gestione possibile “con minimo impegno personale”, finisce per confermare il ruolo formale dell’amministratrice.

Il TAR esclude poi l’agevolazione occasionale, qualificando le cointeressenze come strutturali, e ritiene congrua la motivazione che nega le misure di collaborazione preventiva. L’attualità del rischio è desunta dalla recente condanna per bancarotta, dalla continuità delle cariche e dei provvedimenti prefettizi nel gruppo. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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