Divieto generalizzato di industrie insalubri di prima classe illegittimo (TAR Lombardia n. 702 del 06.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
È illegittima la previsione dello strumento urbanistico comunale che introduce un divieto assoluto e generalizzato di insediamento di industrie insalubri di prima classe nelle aree classificate come produttive e destinate per loro natura all’insediamento di impianti industriali. La valutazione dell’attività sotto il profilo sanitario non può essere compiuta aprioristicamente dal piano, ma spetta all’autorità sanitaria e alle autorità preposte alla tutela ambientale, con accertamento caso per caso dell’assenza di pregiudizio per la salute pubblica. L’art. 216 del T.U. leggi sanitarie non vieta in assoluto l’installazione di industrie insalubri in contesti abitati, ammettendola quando l’introduzione di nuovi metodi o speciali cautele escluda rischi per i residenti. Il Comune non può usare lo strumento urbanistico per decidere da solo, sostituendosi alle altre autorità e rendendo inutili le garanzie procedurali, tra cui la VIA.

Il Fatto

La società ricorrente opera nel settore della carpenteria metallica ed è proprietaria nel Comune di un compendio immobiliare di 31.660 mq a destinazione produttiva, classificato sin dal primo PGT del 2011 come Ambito di Trasformazione AT10, destinazione confermata nella Prima Variante del 2013.

Con il ricorso la società ha impugnato la deliberazione consiliare con cui è stata adottata la Seconda Variante al PGT, nella parte in cui, disciplinando l’ambito AT10, ha escluso l’insediabilità delle attività di carpenteria metallica e, più in generale, delle lavorazioni insalubri di prima classe ai sensi dell’art. 216 del T.U. leggi sanitarie. La ricorrente ha dedotto la violazione dei principi di proporzionalità e di tutela dell’affidamento, oltre al contrasto con la disciplina di settore, lamentando che il divieto fosse stato esteso all’intero territorio comunale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’orientamento prevalente della giurisprudenza amministrativa, che ritiene illegittima la previsione pianificatoria o regolamentare introducente un divieto assoluto e generalizzato di insediamento di industrie insalubri di I classe in aree classificate come produttive (T.A.R. Brescia n. 1095 del 2003; T.A.R. Milano n. 37 del 2022; Cons. Stato n. 4243 del 2011). La valutazione sanitaria non può essere compiuta in astratto, ma deve essere effettuata sul caso specifico dalle autorità competenti.

I giudici sottolineano la sintonia di tali principi con l’orientamento secondo cui l’installazione di un’industria insalubre in prossimità dell’abitato non è vietata in assoluto, poiché l’art. 216, comma 5, R.D. n. 1265/1934 la consente quando l’introduzione di nuovi metodi o speciali cautele escluda rischi per la salute del vicinato (Cons. Stato n. 4214 del 2000; TAR Brescia n. 403 del 2021). Reciprocamente, le zone edificabili possono essere avvicinate alle attività insalubri, salva la valutazione dei singoli progetti.

Il Collegio richiama anche un proprio precedente (TAR Brescia n. 643 del 2020): quando nello strumento urbanistico entrano valutazioni ambientali e sanitarie, altre autorità condividono il potere di stabilire la compatibilità dell’attività con i luoghi, e il Comune non può sostituirsi ad esse rendendo inutili le garanzie procedurali.

Nel caso concreto, l’art. 40-bis, comma 7, delle NTA esclude espressamente l’attività di carpenteria esercitata dalla ricorrente e tutte le lavorazioni insalubri di prima classe; l’art. 74, comma 4, delle NTA vieta tali lavorazioni in tutti gli Ambiti produttivi consolidati. Ne deriva un divieto generalizzato sull’intero territorio comunale, non risultando altri ambiti destinati a ospitare nuove attività di tale tipologia. Non vale l’obiezione sugli allevamenti già insediati, trattandosi di attività preesistenti e fatte salve.

Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e, per caducazione automatica, della successiva deliberazione di approvazione, nella parte in cui ha introdotto il divieto generalizzato. Gli ambiti produttivi restano compatibili con tali attività, nel rispetto dei criteri di localizzazione dell’art. 216 T.U.L.S. e previa valutazione caso per caso dell’impatto ambientale, tenendo conto dei progressi tecnologici e delle misure di mitigazione. Spese compensate per la complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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