Autotutela GSE: falsità documentale presunta e difetto di istruttoria (Cons. Stato n. 4484 del 22.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di annullamento in autotutela dell’ammissione agli incentivi è illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione quando il gestore desume la falsità della documentazione prodotta dal solo coinvolgimento nel procedimento penale del tecnico che ha curato la pratica, senza alcun accertamento specifico sulla singola istanza. L’onere di compiuta istruttoria sulla falsità grava sul gestore e non può essere assolto per presunzioni, né dalla mancata risposta dell’interessato a una richiesta di attestazione di veridicità. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, concerne stati, qualità e fatti a diretta conoscenza del dichiarante, non l’autenticità di documenti provenienti da terzi. Resta salvo il potere del gestore di rideterminarsi all’esito di una nuova e completa istruttoria.
Il Fatto
Il GSE aveva accolto, con provvedimento del 3 aprile 2018, l’istanza di ammissione al contributo previsto dal d.m. 16 febbraio 2016 per la sostituzione di una stufa a legna, riconoscendo all’interessata la somma complessiva di euro 838,55. La domanda era stata presentata tramite tecnico incaricato.
A seguito di una nota della Guardia di finanza, il gestore avviava il procedimento di annullamento in autotutela, rilevando che le fatture trasmesse riportavano una falsa attestazione sull’avvenuto ritiro e smaltimento del vecchio impianto e che erano stati indicati importi di spesa maggiori rispetto a quelli reali. L’interessata contestava e chiedeva di essere ascoltata e di accedere agli atti. Con provvedimento del 9 settembre 2020 il GSE disponeva l’annullamento. Il TAR Lazio, sezione terza ter, respingeva il ricorso con sentenza n. 13892 del 9 luglio 2024. Propone appello l’interessata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i tre motivi, che investono i vizi procedimentali, la violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 e il difetto di istruttoria. Respinte le eccezioni di inammissibilità del GSE, l’appello è accolto.
Il provvedimento impugnato si fonda sulla presentazione, per il tramite del tecnico, di documenti non veritieri. Il GSE, tuttavia, non ha indicato né in fase procedimentale né in giudizio gli elementi da cui desumere l’effettiva falsificazione della documentazione della singola pratica. La comunicazione di avvio e il provvedimento finale rinviano a mere “interlocuzioni” con la Guardia di finanza, coperte da segreto investigativo e non rese disponibili all’interessato.
La nota della Guardia di finanza del 30 gennaio 2020 attestava la falsificazione di circa 1747 pratiche istruite dal medesimo tecnico, ma da essa non emerge alcun accertamento specifico sulla pratica dell’appellante, che non è stato indagato a titolo di concorso. Nemmeno risulta che la documentazione relativa alle pratiche falsificate sia stata estrapolata per il caso di specie. La documentazione allegata alla richiesta non presenta segni evidenti di falsità e le ditte interessate non ne hanno disconosciuto l’autenticità.
Il Collegio ritiene priva di rilievo la mancata risposta dell’interessato alla richiesta di attestazione di veridicità: la dichiarazione era superflua, avendo già l’interessato attestato i requisiti ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, ed era comunque inidonea a esonerare il gestore dall’onere di una compiuta istruttoria sulla falsità, che non può desumersi sic et simpliciter dal silenzio. La dichiarazione sostitutiva, del resto, concerne fatti a diretta conoscenza del dichiarante e non l’autenticità di documenti di terzi.
Il provvedimento di riesame è quindi viziato da difetto di istruttoria o di motivazione. L’appello è accolto e, in riforma della sentenza, il ricorso di primo grado è accolto con annullamento del provvedimento. Resta salvo il potere del GSE di rideterminarsi all’esito di una compiuta istruttoria. Le spese del doppio grado sono compensate.
Nota della Redazione
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