Il PTM può escludere il cambio d’uso residenziale degli ex edifici agricoli (Cons. Stato n. 1759 del 05.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La legge urbanistica regionale dell’Emilia-Romagna si fonda sul principio di competenza e non su quello di gerarchia, con superamento della pianificazione a cascata: l’adozione degli atti regionali di coordinamento tecnico non condiziona l’approvazione del Piano Territoriale Metropolitano. Alla Città metropolitana spetta, per effetto dell’art. 1, comma 44, lett. b), della legge n. 56/2014 e degli artt. 36 e 41 della legge regionale n. 24/2017, la disciplina strutturale del territorio rurale, compresa l’individuazione delle destinazioni d’uso degli edifici non più funzionali all’attività agricola, con esclusione di quella residenziale. La previsione non espropria la competenza comunale, perché il Comune conserva il potere di declinare la disciplina mediante il PUG, e non contrasta con gli artt. 117 e 118 Cost., poiché la titolarità comunale della funzione di pianificazione non ne implica l’esclusività.

Il Fatto

L’appellante presenta al Comune una SCIA per la demolizione e ricostruzione di un edificio ex rurale di sua proprietà, con cambio d’uso e frazionamento in due unità residenziali. Il complesso era stato realizzato negli anni sessanta in forza di licenza edilizia; una porzione era stata poi oggetto di concessione in sanatoria con mutamento d’uso in laboratorio artigianale.

Il Comune dichiara la SCIA inefficace, ritenendo l’intervento in contrasto con l’art. 16, comma 6, lett. c), del Piano Territoriale Metropolitano, che preclude il cambio d’uso verso il residenziale per gli edifici di tipologia produttiva non connessi all’attività agricola. Il TAR Emilia Romagna rigetta il ricorso con sentenza n. 638/2025. L’appellante propone tre motivi, tra cui la questione di legittimità costituzionale dell’art. 36, comma 5, e dell’art. 41, comma 6, lett. h), della legge regionale n. 24/2017.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il riparto delle funzioni pianificatorie. L’art. 24 della legge regionale n. 24/2017 enuncia il principio di competenza: ciascuno strumento disciplina solo gli oggetti attribuitigli dalla legge. Ne deriva il superamento della programmazione a cascata, che l’appellante presuppone quando sostiene la necessità di attendere gli atti regionali di coordinamento. L’art. 36, comma 6 prevede un atto di coordinamento tecnico eventuale, la cui assenza non condiziona il PTM; l’art. 76 si limita a imporre l’avvio del processo di adeguamento entro quattro anni.

Quanto alla pretesa vigenza della previgente legge regionale n. 20/2000, il richiamo contenuto nell’art. 29 riguarda solo le definizioni uniformi dell’allegato A, la cui sopravvivenza risponde a esigenze di continuità terminologica. Non è quindi più vigente la disposizione dell’allegato A-21, che attribuiva al regolamento urbanistico comunale il recupero degli edifici non più funzionali all’attività agricola: una diversa lettura farebbe rivivere la competenza comunale per mero rinvio, in modo incoerente con il ruolo dell’ente di area vasta. Il PTCP resta il piano di riferimento fino all’entrata in vigore del PTR, senza che sia dimostrata alcuna difformità del PTM.

Sul secondo motivo, la Corte ricostruisce la funzione della Città metropolitana. L’art. 1, comma 44, lett. b), della legge n. 56/2014 le attribuisce la pianificazione territoriale generale, anche fissando vincoli e obiettivi alle funzioni dei Comuni. La scelta di escludere la conversione residenziale degli ex edifici agricoli risponde a una logica di sistema, coerente con la disciplina del carico urbanistico, dell’ambiente e dell’allocazione dei servizi sull’area vasta. Il margine comunale resta garantito dall’art. 15, comma 7, del PTM, che consente al PUG di dettare disposizioni di maggior dettaglio nel rispetto del quadro metropolitano.

Infine, l’eccezione di illegittimità costituzionale è infondata. Richiamando la Corte cost. n. 51 del 2025, il Collegio osserva che la titolarità comunale della funzione di pianificazione non implica una riserva intangibile: l’autonomia municipale può essere compressa per esigenze di tutela di interessi generali di dimensione sovracomunale, con controllo di proporzionalità. La legge regionale ha così valorizzato il ruolo di area vasta, senza svuotare le competenze comunali. L’appello è respinto, con compensazione delle spese per la complessità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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