Certificazione CLIL da scuola di mediazione linguistica non vale punti (TAR Puglia n. 1226 del 02.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le Scuole superiori per mediatori linguistici, riconosciute e accreditate ai sensi del d.M. n. 38/2002 e del d.M. n. 59/2018, possono erogare esclusivamente i corsi di studio espressamente previsti dalla legge e cioè corsi triennali equipollenti alla classe L-12 e corsi biennali equipollenti alla LM-94. Esse non sono abilitate a istituire corsi di perfezionamento di alta formazione corrispondenti a crediti formativi universitari, ivi compresi i corsi sulla metodologia CLIL. L’iscrizione nell’elenco degli enti accreditati ai sensi della direttiva ministeriale n. 170/2016 non attribuisce alcuna valenza legale ai fini del riconoscimento di crediti formativi universitari. Ne consegue che la certificazione CLIL da 60 CFU rilasciata da tali enti non è valutabile nella procedura concorsuale e la relativa decurtazione del punteggio è legittima.
Il Fatto
La ricorrente partecipava alla procedura concorsuale straordinaria ex art. 59, comma 9 bis, del d.l. n. 73/2021, convertito dalla legge n. 106/2021, per la classe di concorso B016, collocandosi al 22° posto con punti 107,25. Con nota del 4 luglio 2023 l’U.S.R. Puglia le comunicava lo scorrimento della graduatoria e la designazione quale destinataria di proposta di contratto a tempo determinato con assegnazione di sede.
Con decreto prot. n. 29081 del 7 agosto 2023 la stessa amministrazione rettificava la graduatoria definitiva, decurtando punti 2,50 in relazione alla certificazione CLIL da 60 CFU dichiarata dalla ricorrente e rilasciata dalla Ium Academy School. La ricorrente retrocedeva così al 23° posto, non più utile per lo scorrimento, e subiva la revoca dell’assegnazione della sede in autotutela. Insorgeva quindi davanti al TAR, deducendo violazione del bando, carenza di motivazione, difetto di istruttoria e disparità di trattamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto la lex specialis. Il bando distingue tra il titolo di perfezionamento CLIL conseguito ai sensi dell’art. 14 del d.M. n. 249/2010, cui attribuisce punti 3,75, e la certificazione conseguita a seguito di positiva frequenza dei percorsi di cui al D.D.G. n. 6/2012 o di corsi sulla metodologia CLIL da 60 CFU, purché congiunti alla certificazione linguistica di livello almeno C1, cui attribuisce punti 2,5. La ricorrente invoca quest’ultima voce, sostenendo che il corso seguito presso la Ium Academy School rientri tra quelli validi.
Il Tribunale ripercorre la disciplina delle Scuole superiori per mediatori linguistici, nuova denominazione delle Scuole per interpreti e traduttori di cui alla legge n. 697/1986. Le norme richiamate sono di carattere eccezionale e, come tali, di stretta interpretazione e insuscettibili di applicazione analogica ai sensi dell’art. 14 delle Disposizioni preliminari al codice civile. Esse abilitano tali enti solo all’erogazione dei corsi espressamente contemplati, con la correlata equivalenza ai titoli accademici indicati, all’esito di uno specifico riconoscimento o accreditamento ministeriale a carattere costitutivo.
Da qui la conclusione che il riconoscimento ministeriale non comporta l’automatica abilitazione a organizzare ulteriori corsi, inclusi quelli di perfezionamento per l’insegnamento CLIL, né a rilasciare i relativi titoli, che avrebbero richiesto apposita e parimenti eccezionale disciplina abilitante. Il Collegio valorizza la ratio legis: le stesse Università non sono automaticamente autorizzate, dovendo ottenere specifica autorizzazione ministeriale per i corsi ex art. 14 del d.M. n. 249/2010 e partecipare a bandi selettivi per quelli da 20 CFU.
Il riferimento ai crediti formativi universitari conferma il percorso argomentativo. I CFU, come definiti dall’art. 5 del d.M. n. 509/1999 e dall’art. 5 del d.M. n. 270/2004, sono riferibili solo alle Università in assenza di diversa e specifica disposizione. I corsi di perfezionamento sono infatti previsti dall’art. 6 della legge n. 341/1990, che ne riserva l’attivazione agli atenei.
Quanto all’accreditamento ex direttiva n. 170/2016, il Collegio rileva che essa disciplina la qualificazione dei corsi di formazione per il personale scolastico, non l’erogazione di corsi corrispondenti a CFU, e che l’art. 1, comma 8 della stessa direttiva esclude che i corsi erogati ai sensi di essa possano essere finalizzati al rilascio di titoli di abilitazione o specializzazione. Lo stesso attestato della Scuola richiama del resto il percorso uniformato al d.M. n. 249/2010. Il ricorso è pertanto respinto, con spese compensate per la novità della vicenda.
Nota della Redazione
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