Revoca dei contributi per inadempimento del beneficiario e giurisdizione del giudice ordinario (TAR Sardegna n. 346 del 24.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La giurisdizione sulle controversie relative alla concessione e al ritiro di finanziamenti pubblici si ripartisce secondo la natura della situazione giuridica azionata. Sussiste l’interesse legittimo, con giurisdizione del giudice amministrativo, quando la controversia investe la fase procedimentale anteriore al provvedimento attributivo del beneficio, oppure quando il provvedimento di concessione sia annullato o revocato per vizi di legittimità o per originario contrasto con il pubblico interesse. Una volta emanato il provvedimento attributivo, spetta invece al giudice ordinario la cognizione delle controversie che attengono alla fase successiva di attuazione ed erogazione o di ripetizione del contributo, sul presupposto di un inadempimento del beneficiario alle condizioni stabilite in sede di erogazione o dello sviamento dei fondi rispetto al programma finanziato. L’indicazione, in calce al provvedimento di revoca, della possibilità di ricorrere al giudice amministrativo non incide sul riparto di giurisdizione.

Il Fatto

La società ricorrente presentava alla Regione un programma di investimenti per la realizzazione di una struttura alberghiera, chiedendo i finanziamenti previsti dall’art. 9 della legge regionale n. 28/1984, consistenti in un contributo in conto capitale e in un mutuo agevolato. Con determina del 2002 la Regione ammetteva la società ai benefici, autorizzando l’anticipazione del contributo.

Il contratto di finanziamento veniva stipulato solo nel 2009; l’ente istruttore ne comunicava poi la risoluzione per non veridicità della documentazione prodotta, senza che la società impugnasse tale atto. A fronte della richiesta di completare l’investimento ai sensi della legge regionale n. 3/2018, la Regione contestava l’assenza della disponibilità finanziaria necessaria e adottava la revoca delle agevolazioni con richiesta di restituzione delle somme. La società impugnava la revoca davanti al TAR, che all’udienza ha visto eccepire dall’amministrazione il difetto di giurisdizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione. La controversia concerne la revoca di contributi regionali, fondata sul mancato assolvimento dell’onere di dimostrare la disponibilità finanziaria per completare l’investimento e sulla scadenza dei termini di realizzazione.

Il Tribunale esclude che la questione tocchi l’esercizio di poteri discrezionali dell’amministrazione. Si tratta, all’opposto, di inesatto adempimento successivo alla concessione del contributo, che lede il diritto soggettivo del beneficiario al mantenimento dello stesso e rientra perciò nella cognizione del giudice ordinario.

Il percorso argomentativo muove dal criterio generale di riparto fondato sulla natura della situazione giuridica azionata, richiamando un orientamento consolidato: Cass. Sez. Un. n. 19484/2024, Cass. Sez. Un. n. 25213/2020, Cons. Stato, Ad. Plen. n. 6/2014, oltre a diverse pronunce di Palazzo Spada e a una precedente del medesimo TAR. La giurisdizione amministrativa resta configurabile solo nella fase anteriore al provvedimento attributivo o quando questo sia annullato o revocato per vizi di legittimità o per originario contrasto con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario.

Il Collegio respinge infine l’argomento difensivo fondato sull’indicazione, in calce alla determina, del termine per ricorrere al TAR. Un simile adempimento formale non può rilevare ai fini del riparto: diversamente, si riconoscerebbe all’amministrazione il potere di determinare la giurisdizione, in contrasto con i principi costituzionali che lo attribuiscono esclusivamente all’autorità giudiziaria (Cons. Stato, Ad. Plen. n. 2/2001).

Il Tribunale dichiara pertanto il difetto di giurisdizione e indica il giudice ordinario, davanti al quale il giudizio potrà essere riproposto ai sensi dell’art. 11, c.p.a. Le spese sono compensate, anche in ragione dell’erronea indicazione contenuta nel provvedimento impugnato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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