Divieto prefettizio di detenzione armi e revoca del porto: finalità preventiva (TAR Molise n. 219 del 02.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti ex art. 39 TULPS non ha finalità sanzionatoria o repressiva, ma preventiva, a tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza. Il Prefetto può adottarlo in presenza di elementi che fondino una ragionevole previsione di uso inappropriato delle armi, senza che occorra dimostrarne l’avvenuto abuso né attendere gli esiti del procedimento penale. Il giudizio di affidabilità è connotato da ampia discrezionalità e può fondarsi su episodi anche privi di rilevanza penale; il sindacato giurisdizionale resta circoscritto alla manifesta illogicità. Una volta emesso il divieto prefettizio, la revoca del porto d’armi ex art. 43 TULPS da parte del Questore costituisce conseguenza diretta e vincolata.
Il Fatto
Il ricorrente, cacciatore munito di regolare licenza e detentore di circa dieci armi tra fucili e pistole, ha impugnato il decreto con cui il Prefetto di Campobasso gli ha imposto il divieto di detenzione di armi ai sensi dell’art. 39 TULPS, nonché il successivo decreto del Questore che ha disposto la revoca del porto di fucile ad uso caccia ex art. 43 TULPS.
Gli atti traggono origine da una querela per minaccia e atti persecutori presentata da una vicina di casa, nell’ambito di litigi di vicinato particolarmente animosi. Alla querela era seguito il sequestro penale delle armi, poi parzialmente mitigato dal Tribunale del Riesame, e il ricorrente è stato successivamente rinviato a giudizio. Il ricorso censura i provvedimenti per eccesso di potere, difetto di istruttoria e motivazione, violazione del principio di proporzionalità e degli artt. 3 e 10-bis della legge n. 241/1990.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la disciplina rilevante. L’art. 39 TULPS non limita il divieto ai soggetti condannati o sottoposti a procedimento penale, ma lo estende a chi possa essere ritenuto capace di abusare delle armi detenute; l’art. 43 TULPS attribuisce al Questore il potere di revocare la licenza a chi non dia affidamento di non abusarne. La giurisprudenza richiamata (TAR Campania n. 7268/2022, Cons. Stato n. 690/2016 e n. 5542/2015) conferma l’ampia discrezionalità del giudizio di affidabilità.
Sul piano del sindacato, la valutazione è scrutinabile solo per manifesta illogicità (TAR Toscana n. 1067/2023), data l’intrinseca pericolosità delle armi e la tenuità dell’interesse individuale. La finalità è di prevenzione e non di repressione (Cons. Stato n. 8078/2022): è sufficiente il convincimento dell’Amministrazione sulla possibilità di abuso.
Applicando tali coordinate, il Tribunale ritiene che gli episodi di animosità offrissero materia per la tutela preventiva. La circostanza che il ricorrente non avesse brandito il fucile non esclude la minaccia dell’uso delle armi; la pregressa condotta irreprensibile non assume rilievo decisivo a fronte dei fatti sopravvenuti. Il mancato esito del procedimento penale resta recessivo rispetto al giudizio di non affidabilità, giustificabile anche in situazioni non sfociate in condanne.
Respinta la censura di violazione del principio di proporzionalità, il Collegio affronta il terzo motivo. La revoca del porto d’armi è conseguenza diretta e vincolata del divieto prefettizio (TAR Puglia n. 1175/2023); la censura ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 è superata dall’esito sostanzialmente vincolato, con richiamo a TAR Campania n. 6755/2023. Il ricorso è respinto, con integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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