Onere informativo del militare in indagine delegata e legittimità della sanzione (TAR Marche n. 175 del 15.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il militare che segue in prima persona un’indagine delegata dall’autorità giudiziaria al comando di appartenenza è titolare di un onere informativo aggravato nei confronti del comandante diretto, che non si esaurisce nel deposito delle relazioni e annotazioni di servizio. Egli deve segnalare tempestivamente, di volta in volta, la necessità di recarsi presso gli uffici dell’autorità giudiziaria o di svolgere attività esterne funzionali all’indagine, salvo diverso ordine o urgenza. L’onere permane anche durante i periodi di licenza o di convalescenza, poiché le attività svolte fuori dall’orario di servizio possono incidere sulla funzionalità dell’ente. La sua violazione integra la fattispecie dell’art. 748, comma 5, lett. b), d.P.R. n. 90/2010 e giustifica la sanzione disciplinare di corpo. Il provvedimento che decide il ricorso gerarchico è adeguatamente motivato quando dà conto della verifica formale del procedimento e delle censure, senza obbligo di rifare il procedimento.
Il Fatto
Il ricorrente, sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso un Nucleo Informativo, è stato destinatario di una sanzione disciplinare di corpo della consegna di giorni uno. L’addebito riguardava la mancata comunicazione al proprio comandante della presenza, durante un periodo di licenza ordinaria, presso gli uffici della Procura della Repubblica per motivi di servizio, e l’omessa informazione degli ulteriori sviluppi dell’indagine seguita. Il provvedimento sanzionatorio e il rigetto del ricorso gerarchico sono stati impugnati davanti al TAR, unitamente agli atti presupposti.
Con motivi aggiunti il militare ha censurato due note dei superiori gerarchici, ritenute portatrici di una motivazione postuma e diversa rispetto a quella degli atti impugnati. Il ricorrente ha dedotto la carenza e l’apparenza della motivazione, l’insussistenza dei presupposti di fatto e il difetto di istruttoria, sostenendo in particolare che l’ufficio conosceva da anni le attività svolte per la Procura e che egli aveva depositato una corposa annotazione di servizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge ricorso e motivi aggiunti. In via preliminare esclude che l’amministrazione abbia modificato gli addebiti in sede processuale: l’omessa informativa sugli sviluppi dell’indagine, e in particolare sulla possibile riapertura di un fascicolo già archiviato, era già contenuta nella contestazione e nel provvedimento sanzionatorio. Le censure sui profili ulteriori sono pertanto inammissibili o inconferenti rispetto al thema decidendum.
Il Tribunale ritiene infondata anche la tesi del disegno ritorsivo. Richiamando la propria sentenza n. 807/2023 e la sentenza n. 444/2024, esclude il nesso tra la vicenda odierna, la precedente sanzione e l’abbassamento delle note caratteristiche. La nota del comandante provinciale del 2021, invocata dal ricorrente, dimostra anzi l’esigenza di coordinamento tra militari e comandi nei rapporti con l’autorità giudiziaria, non le carenze gestionali del comandante.
Nel merito, il Collegio individua il nodo nella sussistenza di un onere informativo aggravato. Chi segue personalmente un’indagine delegata acquisisce conoscenze che gli altri colleghi e superiori non possono trarre dalle sole relazioni di servizio. Il comandante non direttamente impegnato nell’indagine non può raggiungere, neppure con la massima diligenza, il medesimo grado di conoscenza, e va supportato nei rapporti con le istituzioni esterne.
La mancata informazione ha determinato l’imbarazzo del comandante nel corso della riunione presso la Procura e un riflesso negativo sulla funzionalità del Nucleo, dalla riapertura del fascicolo essendo discesa la richiesta di attività non previste. A nulla vale l’argomento della conoscenza pregressa delle attività: esso non esonerava il militare dal segnalare di volta in volta gli accessi e le attività esterne. Il Collegio valorizza inoltre la recidiva specifica, essendo già intervenuto nel 2022 un invito al rispetto della norma.
Quanto al rigetto del ricorso gerarchico, il provvedimento è adeguatamente motivato, avendo dato conto della regolarità formale del procedimento e delle censure. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.