Variante urbanistica e diniego: obbligo di motivazione rafforzata per l’affidamento (C.G.A.R.S. n. 126 del 23.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La scelta discrezionale del Consiglio comunale di non approvare una proposta di variante urbanistica è sindacabile sotto il profilo della motivazione quando su di essa incidano aspettative qualificate o affidamenti del privato. Ove l’amministrazione abbia in precedenza espresso assensi e indirizzi favorevoli, e abbia acquisito numerosi e univoci pareri tecnici, il ripensamento non può fondarsi su un asserito interesse pubblico preminente e sul divieto normativo, ma deve ponderare tutti gli interessi, pubblici e privati. L’onere motivazionale si rafforza ulteriormente in presenza di inerzia dell’ente, che abbia costretto il proponente a ricorrere al giudice amministrativo con il rito del silenzio e dell’ottemperanza. Il medesimo obbligo vale per le prescrizioni del Piano di Urbanistica Commerciale che rendano incompatibile un progetto già oggetto di affidamento. Il deposito documentale effettuato oltre le ore 12 dell’ultimo giorno utile è tardivo, salvo l’estrema difficoltà di cui all’art. 54, comma 1, cod. proc. amm.

Il Fatto

La società ricorrente presentava al SUAP comunale un progetto per un insediamento sportivo e commerciale in area destinata a verde agricolo, conseguendo nel 2011 l’approvazione di una variante semplificata al P.R.G. In seguito presentava una nuova istanza di variante riguardante il solo lotto destinato all’impianto sportivo. Pur in presenza di pareri tecnici favorevoli, il Consiglio comunale, dopo un lungo periodo di inerzia e due pronunce del TAR che avevano ordinato di provvedere, negava l’approvazione.

La società impugnava il diniego davanti al TAR Sicilia – Catania, che accoglieva il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti avverso il Piano di Urbanistica Commerciale, annullando gli atti. Il Comune proponeva appello, contestando la ricostruzione dei fatti, la sussistenza dell’affidamento e la ritenuta insufficienza della motivazione.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio dichiara tardiva la produzione documentale dell’appellata, avvenuta l’ultimo giorno utile dopo le ore 12. Richiamando il combinato disposto degli artt. 73, comma 1, e 54, comma 1, cod. proc. amm., il C.G.A.R.S. ribadisce che i termini di deposito sono perentori e che il deposito oltre l’orario indicato si considera effettuato il giorno successivo. Non ricorrono i presupposti della rimessione in termini, non essendo configurabile l’errore scusabile.

Respinta anche l’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse, il Collegio richiama i principi dell’Adunanza Plenaria n. 8 del 2022: la dichiarazione dell’interessato di voler proporre azione risarcitoria è sufficiente, ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., a consentire l’accertamento dell’illegittimità dell’atto e preclude la declaratoria di improcedibilità.

Nel merito, il Collegio conferma la ricostruzione del primo giudice sull’efficacia della variante del 2011. Il termine triennale decorreva dall’inizio dei lavori, e il comportamento dell’amministrazione, rimasta inerte sulla richiesta di concessione, aveva contribuito a mantenerne l’efficacia. Il legittimo affidamento si desume da plurimi elementi: i pareri favorevoli degli organi tecnici, il vaglio positivo della commissione consiliare, la deliberazione di indirizzo del 2014 e il chiarimento dell’Assessorato regionale del 2016, che aveva qualificato il lotto commerciale come estraneo all’intervento modificato.

Da qui l’obbligo di una motivazione adeguata e specifica del diniego, non essendo sufficiente il richiamo all’interesse pubblico preminente e all’art. 8 del d.P.R. n. 160/2010. L’amministrazione doveva ponderare gli interessi coinvolti e dare conto della revisione delle proprie precedenti determinazioni. Il deficit motivazionale investe anche il lotto commerciale, identico a quello già assentito, sul quale il Consiglio aveva rimeditato senza adeguata giustificazione.

Infine, il Collegio conferma l’illegittimità del PUC: il responsabile di settore aveva espresso parere negativo all’esclusione del progetto, richiedendo ragioni circostanziate di forte interesse pubblico, e il Consiglio ha ignorato tale parere, espungendo l’intervento senza congrua motivazione. L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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