La revoca dell’aggiudicazione per sopravvenute esigenze di riduzione della spesa sanitaria legittima la stazione appaltante (TAR Abruzzo n. 210 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La qualificazione di un provvedimento di autotutela decisoria prescinde dal nomen iuris utilizzato dall’Amministrazione e si ricava dal suo contenuto sostanziale e dagli effetti prodotti. L’atto con cui la stazione appaltante, dopo l’aggiudicazione definitiva, elimina la gara per sopravvenute esigenze di revisione della strategia di approvvigionamento e di riduzione della spesa sanitaria deve essere qualificato come revoca ai sensi dell’art. 21-quinquies l. n. 241/1990, e non come annullamento d’ufficio ex art. 21-novies, purché non sia volto a eliminare vizi originari della procedura. La revoca dell’aggiudicazione per sopravvenuta carenza o rideterminazione delle risorse finanziarie è legittima se sorretta da motivazione ragionevole e logica, restando il sindacato del giudice limitato alla manifesta irragionevolezza. In caso di revoca legittima di una gara centralizzata, la natura unitaria della procedura comporta che il provvedimento di autotutela debba riferirsi all’intera procedura, senza possibilità di conservare i lotti per i quali l’affidamento avrebbe prodotto un risparmio di spesa. All’aggiudicatario spetta esclusivamente l’indennizzo da revoca legittima, parametrato al solo danno emergente e limitato alle spese effettivamente documentate, senza possibilità di liquidazione equitativa in caso di carenze probatorie.
Il Fatto
L’Agenzia Regionale dell’Abruzzo per la Committenza (AREACOM) indiceva una gara europea per l’affidamento quinquennale dei servizi di gestione, manutenzione e collaudo di apparecchiature elettromedicali per le Aziende Sanitarie di Abruzzo e Molise. La società risultata aggiudicataria dei lotti di maggior valore, tra cui il lotto 2, vedeva prima sospesa l’efficacia dell’aggiudicazione e poi annullata l’intera gara con determinazione del 30 dicembre 2025, in ragione delle sopravvenute esigenze di contenimento della spesa sanitaria nel Programma Operativo 2025-2027 della Regione Abruzzo. La società impugnava l’atto, deducendo la violazione dei presupposti dell’annullamento d’ufficio, lo sviamento, la violazione dei principi di buona fede e di risultato, nonché l’illegittimità della revoca limitatamente al lotto 2, per il quale l’aggiudicazione avrebbe garantito un risparmio di spesa. In via subordinata, chiedeva l’indennizzo di cui all’art. 21-quinquies l. n. 241/1990 e il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il TAR disattende l’eccezione di ne bis in idem, rilevando che il giudizio ha ad oggetto domande relative all’annullamento in autotutela, fondate su motivi diversi da quelli già esaminati nei precedenti giudizi sulla sospensione dell’aggiudicazione, e che l’efficacia temporanea della sospensione esclude che il precedente dictum potesse riferirsi a un potere non ancora esercitato.
Nel merito, il Collegio qualifica il provvedimento impugnato come revoca ex art. 21-quinquies l. n. 241/1990, e non come annullamento d’ufficio ex art. 21-novies. L’atto, pur definito formalmente “annullamento in autotutela”, era motivato dalla sopravvenuta necessità di mutare radicalmente la strategia di approvvigionamento dei servizi, procedendo a una nuova valutazione di oggetto, fabbisogni e costi per ridurre la spesa sanitaria, non dall’intento di eliminare una procedura viziata ab origine.
Il TAR ritiene la revoca legittima, richiamando il consolidato orientamento per cui la sopravvenuta carenza di copertura finanziaria costituisce valida ragione per revocare l’aggiudicazione, purché la discrezionalità sia esercitata nei limiti di ragionevolezza e logicità. Nella motivazione dell’atto risultava che, pur essendo il lotto 2 in sé vantaggioso, l’aggiudicazione complessiva dei lotti per le Aziende Sanitarie abruzzesi aveva determinato un incremento annuo della spesa rispetto al 2023. La natura centralizzata e unitaria della gara, imposta dall’obbligo di ricorso al soggetto aggregatore, escludeva la possibilità di conservare i lotti non critici, rendendo irrilevante il risparmio conseguito sul singolo lotto 2. Il Collegio dichiara infondate anche le censure sulla violazione dei principi di buona fede e di risultato, ritenendo che il termine ordinatorio per la stipula del contratto non sia volto a tutelare un affidamento dell’aggiudicatario verso la conclusione del contratto, ma ad attribuirgli il diritto potestativo di affrancarsi dall’impegno o di impugnare l’inerzia.
Respinte le domande di annullamento e risarcitorie per carenza dei relativi elementi costitutivi, il TAR accoglie invece la domanda subordinata di indennizzo da revoca legittima, riconoscendo all’aggiudicatario esclusivamente le spese documentate per la partecipazione alla gara (premi delle polizze fideiussorie, contributo ANAC e imposta di bollo), con esclusione di ogni altra voce non provata e della liquidazione equitativa. La somma è qualificata come debito di valore, con rivalutazione ISTAT dalla revoca alla pubblicazione della sentenza e interessi legali dalla pubblicazione al soddisfo, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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