Divieto di sosta agli autocaravan per contrastare il campeggio: eccesso di potere (TAR Sicilia n. 3519 del 28.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
È illegittima per eccesso di potere l’ordinanza comunale che elimina gli stalli di sosta riservati agli autocaravan e istituisce un divieto di sosta permanente per tali veicoli, quando tale misura persegue un fine estraneo alla circolazione stradale, ossia inibire il fenomeno del campeggio. L’art. 185 cod. strada impone la parità di trattamento tra autocaravan e autovetture ai fini della circolazione e della sosta, salvo che sussistano specifiche ragioni di tutela del traffico. L’art. 6, comma 4, lett. b), cod. strada consente limitazioni per categorie di utenti solo in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade. In difetto di tali presupposti il provvedimento è affetto da motivazione apparente e da difetto di istruttoria.

Il Fatto

Un’associazione che rappresenta gli utenti in autocaravan impugna l’ordinanza con cui il Dirigente del settore mobilità e trasporti di un Comune ha riorganizzato un’area di sosta, eliminando cinque stalli riservati ai camper e istituendo il divieto di sosta permanente per caravan e autocaravan, con indicazione di un parcheggio alternativo. L’ente aveva motivato la scelta con segnalazioni di campeggio abusivo e bivacco negli stalli.

L’associazione aveva chiesto in via amministrativa la revoca in autotutela, senza ottenere riscontro. Propone quindi ricorso deducendo incompetenza, violazione del codice della strada e delle direttive ministeriali, difetto di istruttoria ed eccesso di potere. Il Comune non si costituisce, ma ottempera a un’ordinanza istruttoria depositando documenti e una relazione dell’ufficio competente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio riconosce preliminarmente la legittimazione ad agire dell’associazione, poiché le censure tutelano regole generali a protezione della categoria rappresentata, e la tempestività del ricorso rispetto alla data dell’ordinanza impugnata.

Nel merito, il Tribunale rileva che l’ente ha utilizzato norme per fini diversi da quelli tipici: attraverso le limitazioni alla sosta degli autocaravan si è inteso inibire il campeggio, risultato estraneo alla circolazione stradale, che avrebbe dovuto essere contrastato con interventi sanzionatori della Polizia locale, caso per caso, nelle ipotesi di abuso degli stalli.

Il vizio si apprezza anche sul piano fattuale: il provvedimento ripete, senza differenze apprezzabili, una disciplina già oggetto di precedenti annullamenti ministeriali in sede di ricorso ex art. 37 cod. strada. Il Collegio condivide la distinzione tra area di sosta e area attrezzata, valorizzata dalla giurisprudenza per escludere che la mera presenza della seconda inibisca la prima ai soli caravan (richiamate T.R.G.A. Trento n. 179/2020 e TAR Lombardia-Milano n. 64/2024).

Richiamato l’art. 185 cod. strada, il Tribunale esclude che una categoria di veicoli possa subire una regolamentazione discriminatoria circa transito e sosta rispetto agli altri, in assenza di specifiche ragioni di tutela del traffico, quali le dimensioni o le condizioni della strada. Nel caso concreto mancano le evidenze istruttorie richieste dall’art. 6, comma 4, lett. b), cod. strada: il provvedimento è sorretto da motivazione apparente e insufficiente a giustificare la disparità di trattamento.

Il ricorso è quindi accolto, con annullamento dell’ordinanza e assorbimento delle restanti censure, salvo l’ulteriore esercizio del potere amministrativo nel rispetto dei principi indicati. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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