Abusi su area a verde pubblico: ordine di rimozione dovuto e vincolato (TAR Sicilia n. 3517 del 28.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le opere realizzate senza titolo su area comunale destinata a verde pubblico integrano violazione delle regole urbanistiche. Il loro abbattimento e la riduzione in pristino costituiscono atto dovuto e vincolato ex art. 27 d.P.R. n. 380/2001, richiamato in ambito regionale dalla L.R. Sicilia n. 16/2016. L’amministrazione non è tenuta ad alcuna valutazione discrezionale sull’opportunità della rimozione. È irrilevante, ai fini della legittimità dell’ordine, la questione della necessità o meno del titolo edilizio, poiché le opere ne sono comunque prive. La qualificazione dell’area come pertinenza dell’immobile privato non esclude il potere repressivo ove l’area risulti in consegna al Comune quale urbanizzazione primaria.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari in comunione legale di un appartamento e di un garage facenti parte di un complesso edilizio realizzato da una cooperativa, impugnavano il provvedimento con cui il Comune di Enna aveva ordinato la rimozione delle opere abusive realizzate su una porzione di area destinata a verde pubblico di proprietà comunale, prospiciente il prospetto laterale dell’immobile, con ordine di ripristino dello stato dei luoghi.
Deducevano che l’area non fosse di proprietà comunale, essendo compresa nelle particelle catastali destinate all’utilizzazione edilizia e alla cessione alla cooperativa, distinta dalla viabilità da opere visibili e costituente pertinenza delle unità del lotto. Sostenevano, in ogni caso, che le opere rientrassero nell’edilizia libera. Il Comune resisteva. La richiesta di tutela cautelare era respinta con ordinanza non impugnata.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale esamina congiuntamente i motivi e li ritiene infondati. Le opere contestate consistono nell’installazione di un cancello metallico, nella realizzazione di una passerella di accesso all’area a verde, nella rimozione della preesistente ringhiera, nella demolizione di un muro di confine e nell’installazione di una rete frangivento che impedisce la libera visione della strada.
La questione centrale è la proprietà dell’area. Dalla determina dirigenziale del 20.04.2015 emerge che le aree esterne alle recinzioni degli edifici, tra cui le particelle prospicienti l’immobile, sono state prese in consegna dal Comune e sono destinate a verde pubblico. Il dato è confermato dalle stesse istanze presentate dai ricorrenti nel 2015 e nel 2020, con le quali avevano chiesto di acquistare l’area verde comunale adiacente alla propria abitazione, qualificandola come opera di urbanizzazione retrocessa al Comune.
Su questa base il Collegio esclude la fondatezza della tesi difensiva della pertinenza privata. Le opere insistono su area pubblica destinata a verde, con conseguente violazione delle regole urbanistiche. Il Tribunale precisa che la questione della necessità del titolo edilizio è irrilevante, poiché le opere ne sono comunque prive.
La conseguenza giuridica è che la rimozione costituisce atto dovuto e vincolato ai sensi dell’art. 27 d.P.R. n. 380/2001, richiamato dalla L.R. Sicilia n. 16/2016. L’amministrazione non dispone di margini di apprezzamento discrezionale. Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.