In tema di professionista incaricato da ente locale nullo il rapporto (Cass. civ. Sez. II n. 9866 del 15.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di prestazioni professionali rese a favore di un ente locale in difetto di valido rapporto contrattuale, l’art. 23, quarto comma, d.l. 2 marzo 1989 n. 66, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 1989 n. 144, dispone che il rapporto obbligatorio intercorre tra il privato fornitore e l’amministratore che ha consentito la fornitura. Si tratta del medesimo rapporto obbligatorio che non vincola l’ente, e non di un titolo che consenta al fornitore di vantare nei confronti dell’amministratore corrispettivi maggiori rispetto a quelli che egli stesso aveva richiesto all’ente. Ne consegue che la quantificazione del compenso, operata dal professionista con dichiarazione unilaterale, resta acquisita in causa se non impugnata con il mezzo idoneo. La censura sull’interpretazione della dichiarazione unilaterale è ammissibile solo se esplicita i canoni ermeneutici violati e le relative modalità.

Il Fatto

Alcuni professionisti avevano ricevuto da un Comune l’incarico di redigere il piano regolatore generale, comprensivo di regolamento edilizio e prescrizioni esecutive. Il disciplinare di incarico era privo di regolarità contabile e il rapporto con l’ente venne dichiarato nullo. I professionisti agirono allora nei confronti degli amministratori che avevano consentito e sollecitato le prestazioni, invocando l’art. 23 d.l. 66/1989.

Il Tribunale rigettò la domanda per intervenuta prescrizione. La Corte d’appello, in riforma, accolse parzialmente l’impugnazione e condannò in solido i due sindaci al pagamento di una somma, oltre interessi e spese; condannò altresì il Comune a rimborsare a uno di essi quanto corrisposto ai professionisti. Ricorrono per cassazione i professionisti, resistono gli amministratori e il Comune con ricorsi incidentali.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto le questioni processuali. Il ricorso incidentale che lamenta l’inammissibilità dell’appello per tardiva notifica è infondato: l’atto era stato tempestivamente notificato al Comune, chiamato in causa in primo grado, e rispetto a tale parte sussiste il litisconsorzio necessario di carattere processuale con inscindibilità delle cause ex art. 331 cod. proc. civ. È dunque esatta l’integrazione del contraddittorio disposta dal giudice d’appello.

Quanto alla notifica eseguita al procuratore dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, la Corte rileva che essa integra una mera violazione della forma, sanabile ex art. 160 cod. proc. civ., e sanata ex art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., poiché l’atto ha raggiunto lo scopo, essendosi il destinatario costituito anche solo per eccepire la nullità.

Sul rigetto dell’eccezione di prescrizione, i ricorsi incidentali sono infondati. In tema di prestazioni professionali la prescrizione del diritto al compenso decorre dalla conclusione della prestazione. La sentenza impugnata ha accertato in fatto che l’attività è cessata solo con l’approvazione del piano regolatore e delle prescrizioni esecutive, perché le precedenti deliberazioni avevano comportato successive richieste di modifiche e integrazioni. Le censure, che oppongono una diversa lettura delle risultanze istruttorie, sono inammissibili: l’eccezione di prescrizione deve fondarsi su fatti allegati e provati dal debitore, ex art. 2935 cod. civ., senza che il giudice possa accoglierla su un fatto diverso.

Il ricorso principale contesta la limitazione del compenso all’importo indicato nella dichiarazione unilaterale dei professionisti. Il motivo è infondato. La sentenza ha ritenuto che con quella nota i professionisti avessero quantificato il compenso, rinunciando a ulteriori importi subordinati alla disponibilità finanziaria regionale. Non sussiste contraddizione con la ritenuta nullità del rapporto con il Comune, perché le questioni si pongono su piani diversi: l’individuazione dei soggetti obbligati e la quantificazione del compenso. L’art. 23, quarto comma, d.l. 66/1989 individua il medesimo rapporto obbligatorio: il fornitore non può vantare verso l’amministratore corrispettivi maggiori di quelli richiesti all’ente.

La Corte ribadisce infine che l’interpretazione della dichiarazione unilaterale è accertamento di fatto riservato al merito, censurabile solo deducendo l’erronea applicazione dei canoni ermeneutici. La censura deve esplicitare quali canoni siano stati violati e in quali termini, non limitarsi a contrapporre una diversa lettura. Il ricorso principale e i ricorsi incidentali sono rigettati; le spese di legittimità sono interamente compensate per reciproca soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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